LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 luglio 2016, n. 12

Disciplina organica delle attività estrattive.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/07/2016
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 16
 (Rinnovo dell'autorizzazione)
1. L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è presentata, a pena di inammissibilità, almeno due anni prima della scadenza del termine fissato, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, ai fini del completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi.
2. La presentazione dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell'attività estrattiva.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione può essere concesso per una volta e per un periodo non superiore a cinque anni e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell'autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi, previa valutazione da parte della struttura regionale competente in materia di attività estrattive della fattibilità del completamento del progetto dell'attività estrattiva, esclusi i citati interventi di manutenzione, nel periodo indicato dal soggetto richiedente anche in considerazione dell'attività già eseguita.
4. In deroga ai commi 2 e 3 il rinnovo dell’autorizzazione all’attività estrattiva di pietre ornamentali può essere concesso per due volte e per un periodo non superiore a cinque anni ciascuna e, in ogni caso, non superiore alla metà del periodo di durata dell’autorizzazione medesima escluso il periodo triennale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi e la presentazione dell’istanza di rinnovo non preclude la presentazione di domande di variante sostanziale al progetto dell’attività estrattiva.
5. L'istanza di cui al comma 1 è corredata:
a) dell'attestazione di permanenza della compatibilità del progetto dell'attività estrattiva alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, rilasciata dal Comune o dai Comuni competenti per territorio;
b) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , attestante il mantenimento della disponibilità dell'area di cava per la durata del progetto dell'attività estrattiva, nonché l'impegno a estendere la garanzia fideiussoria o a prestarne una nuova per il periodo di rinnovo richiesto;
c) dell'indicazione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, con la relativa scadenza;
d) del cronoprogramma del completamento del progetto dell'attività estrattiva, entro il termine indicato dal soggetto richiedente, al quale si aggiunge il successivo periodo triennale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione del riassetto ambientale dei luoghi.
(4)
5 bis. Nel caso in cui, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, sia necessario acquisire le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1 bis, o altri atti di assenso comunque denominati, di cui il soggetto proponente faccia richiesta, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive li acquisisce in conferenza di servizi o ai sensi dell' articolo 17 bis della legge 241/1990 .
6. L'istanza di cui al comma 1 indica le ragioni che hanno reso impossibile il completamento delle operazioni di coltivazione e degli interventi di riassetto ambientale dei luoghi entro il termine previsto dall'autorizzazione, il periodo di rinnovo richiesto e gli eventuali elementi per la valutazione di cui al comma 3.
7. Nell’ambito dell’istruttoria è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall’area di estrazione. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
8. Il provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'attività estrattiva, rilasciato dalla struttura regionale competente in materia entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ha efficacia decorrente dalla comunicazione da parte del Comune o dei Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva dell'avvenuta accettazione della garanzia fideiussoria per la durata del periodo di rinnovo ai sensi dell'articolo 19.
9. Il provvedimento di diniego del rinnovo dell'autorizzazione comporta l'obbligo di adeguare il progetto dell'attività estrattiva alla situazione di fatto, sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva e le strutture regionali interessate.
10. Qualora il soggetto autorizzato non ottemperi all'obbligo di cui al comma 9 il Comune o i Comuni sul cui territorio ricade l'attività estrattiva escutono la garanzia fideiussoria e provvedono ai sensi dell'articolo 31.
11. Nel caso in cui i Comuni di cui al comma 10, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, non si attivino ai fini dell'escussione della garanzia fideiussoria, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive provvede ai sensi dell'articolo 32.
11 bis. La domanda di rinnovo non conforme a quanto previsto dai commi 5 e 6 è rigettata entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2018
2Comma 11 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2018
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 139, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
4Lettera c) del comma 5 sostituita da art. 139, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
5Comma 5 bis sostituito da art. 139, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
6Parole aggiunte al comma 7 da art. 139, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021