Art. 56
(Norma transitoria)
1.
I Comuni conformano entro il 31 dicembre 2016 l'organizzazione della polizia locale ai principi organizzativi stabiliti dai commi 2 e 3 dell'
articolo 10 della legge regionale 9/2009
e ne danno comunicazione alla Regione; decorsa tale data è sospesa, nei confronti degli enti locali che non si siano conformati, la concessione di qualsiasi intervento finanziario in materia di polizia locale e sicurezza e l'erogazione della formazione curata dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia.
2. Il Comitato tecnico regionale per la polizia locale nella sua attuale composizione decade il 31 dicembre 2016.
3. A decorrere dall'1 gennaio 2017 la rappresentanza nel Comitato tecnico regionale per la polizia locale per le Unioni territoriali intercomunali che ancora non esercitino le funzioni di polizia locale è transitoriamente assicurata dal comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune più popoloso dell'Unione.
5. Le Unioni concordano con i Comuni partecipanti le modalità e le condizioni per la messa a disposizione, fino al 31 dicembre 2017, di personale, attrezzature, mezzi, locali e servizi e, più in generale, di quanto necessario o comunque utile all'avvio dell'Unione. La competenza a deliberare in ordine alle intese di cui al presente comma è attribuita alle Giunte comunali.