LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 giugno 2016, n. 10

Modifiche a disposizioni concernenti gli enti locali contenute nelle leggi regionali 1/2006, 26/2014, 18/2007, 9/2009, 19/2013, 34/2015, 18/2015, 3/2016, 13/2015, 23/2007, 2/2016 e 27/2012.

TESTO VIGENTE dal 27/04/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/06/2016
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
150.02 - Referendum
110.05 - Elezioni
430.01 - Trasporti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 42
1. All' articolo 38 della legge regionale 3/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per l'anno 2016 la parte del fondo di cui all' articolo 45, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/2015 , è ripartita, concessa ed erogata a favore di tutti i Comuni.>>;

b)
i commi 3 e 4 sono abrogati;

c)
alla lettera a) del comma 5 le parole << 16.860.000 euro e 3.348.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 16.302.000 euro e 2.790.000 euro >>;

d)
alla lettera b) del comma 5 le parole << 3.348.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << 3.906.000 euro >>.