LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/02/2016
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 52
 (Procedimenti di edilizia convenzionata concessi e non liquidati)
1. Per gli incentivi di edilizia convenzionata concessi alle imprese ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e non ancora giunti alla liquidazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, gli operatori devono dimostrare, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016, l'ultimazione dei lavori pena la revoca dell'incentivo con recupero delle quote eventualmente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.
2. Gli alloggi delle imprese beneficiarie di incentivi di edilizia convenzionata concessi ai sensi delle norme regionali in materia di edilizia residenziale pubblica antecedenti la presente legge, per i quali alla data di entrata in vigore della legge medesima non siano ancora scaduti i termini per la loro alienazione, possono essere destinati, anche singolarmente:
a) alla locazione, con la possibilità per il locatario di successivo acquisto dell'immobile a un prezzo ridotto di un importo pari alla somma delle rate di contributo erogate all'impresa maggiorate degli interessi di legge o al capitale dell'anticipazione da questa restituito, con subentro nel rapporto residuo;
b) all'alienazione alle Ater che acquistano uno o più alloggi al fine della locazione dei medesimi.
3. Per gli interventi oggetto delle variazioni indicate al comma 2 la struttura regionale competente, su apposita richiesta dell'operatore da presentare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla conferma del contributo previa presentazione di documentazione attestante l'adeguamento della convenzione già sottoscritta con il Comune alle disposizioni di cui al comma 2 medesimo e l'identificazione degli alloggi interessati.