LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  23/02/2016
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 19
 (Sostegno alle locazioni)
1. L'azione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), è finalizzata al sostegno dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione di cui all' articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), dovuto ai proprietari degli immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata, a esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata. Il sostegno alle locazioni si attua anche incentivando i soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti.
2. I soggetti attuatori sono i Comuni, anche in forma associata ai sensi dell' articolo 26, comma 4, della legge regionale 26/2014 , che intervengono a sostegno dei conduttori assicurando, altresì, incentivi e forme di garanzia alternativi agli oneri di ingresso. I Comuni possono sottoscrivere specifici atti di accordo vincolante con le Ater o altri enti privati costituiti per il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche, senza scopo di lucro, che per statuto o atto costitutivo operano anche nell'edilizia residenziale. Le garanzie sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.
3. Il sostegno avviene, tra l'altro, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari dei locatari con debolezza economica e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione economica equivalente.
4. Al fine d'incrementare il numero di alloggi da porre a disposizione della generalità dei cittadini l'Amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a riconoscere incentivi ai Comuni che abbattono i tributi locali a favore dei soggetti proprietari di abitazioni libere del patrimonio pubblico o privato, aventi i requisiti di agibilità, poste in locazione ai cittadini con destinazione prima casa. L'incentivo non può superare l'abbattimento riconosciuto ai proprietari stessi. Gli incentivi per i proprietari degli alloggi sono cumulabili con altri incentivi a sostegno della locazione.