LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 dicembre 2015, n. 32

Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/12/2015
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 7
  (Sostituzione dell' articolo 12 della legge regionale 8/2003 )
1.
L' articolo 12 della legge regionale 8/2003 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Contributi per eventi sportivi straordinari)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate e ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al Comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, nonché ai comitati organizzatori locali formalmente costituiti per la realizzazione di eventi sportivi straordinari di interesse nazionale e internazionale che si svolgono nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
2. Il requisito della costituzione da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di contributo, in capo ai soggetti di cui al comma 1, non è richiesto ai comitati organizzatori locali, di cui al comma 1.
3. Per evento sportivo straordinario si intende qualsiasi manifestazione sportiva, di interesse nazionale o internazionale, non routinaria nel territorio regionale, la cui realizzazione sia connessa al prodursi di circostanze straordinarie e imprevedibili, verificatesi in data successiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 11, e assegnata dalla Federazione sportiva nazionale, dalle discipline sportive associate, o dagli enti nazionali di promozione sportiva a uno dei soggetti di cui al comma 1.
4. Il contributo non può superare l'importo di 20.000 euro ed è concesso a seguito di valutazione dell'istanza condotta sulla base dei medesimi criteri e modalità previsti per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 11.>>.