LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

CAPO V
 MISURE DI INTERVENTO PER AFFRONTARE LA CRISI
Art. 29
 (Misure di intervento per affrontare la crisi)
1. Al fine di supportare il sistema delle imprese in particolare con riferimento alle situazioni di crisi diffuse, in forma complementare alle misure previste per le aree di crisi di cui all'articolo 27, l'Amministrazione regionale:
a) supporta le imprese in difficoltà;
b) favorisce la costituzione di nuove imprese nella forma di cooperative di lavoratori di imprese in crisi;
c) attua misure complementari alle misure nazionali nelle situazioni di crisi di cui agli articoli 32 e 33.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare ai sensi dell' articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012 , una convenzione con la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA.
Art. 30
 (Supporto alle imprese in difficoltà)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi in regime <<de minimis>> alle imprese in difficoltà del settore manifatturiero e del terziario al fine di supportarle nel processo di recupero dei livelli di competitività.
2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita attraverso il supporto all'elaborazione di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale diretti a sostenere, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete, una maggiore capacità competitiva dell'impresa.
Art. 31
 (Supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dall'articolo 11 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere nel settore manifatturiero e terziario l'autoimprenditorialità nella forma cooperativa nelle situazioni di crisi l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato per:
a) acquisire consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione di nuove cooperative da parte dei lavoratori di imprese in crisi e l'attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo, nonché sostenere le iniziative di costituzione, di primo impianto e di accesso al credito;
b) acquisire consulenze specialistiche, anche nella forma di manager a tempo, per l'affiancamento e l'accompagnamento della nuova impresa per la gestione nella fase di avvio.
b bis) realizzare investimenti da parte delle cooperative di cui al presente articolo.
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 88, lettera a), L. R. 14/2016
2Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 30, lettera a), L. R. 24/2016
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 30, lettera b), L. R. 24/2016
Art. 32
 (Misure di supporto al settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva)
1. Al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale, sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore dell'elettrodomestico e della relativa filiera produttiva allargata a tutti i settori di fornitura, distribuzione e supporto, per attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione, realizzate anche in collaborazione tra più imprese, con particolare riferimento alla riconversione delle attività dell'indotto, nonché ai seguenti ambiti tematici strategici per la competitività del prodotto finale e della componentistica:
a) integrazione, innovazione ed efficienza dei processi produttivi;
b) domotica, connettività e sensoristica avanzate;
c) sviluppo di prodotti e componenti a migliore rendimento e minore impatto ambientale;
d) sistemi di progettazione virtuale e prototipazione avanzate;
e) utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;
f) sistemi avanzati per testare i prodotti.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della normativa richiamata all'articolo 11 e con le procedure ivi previste.
3. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'effettiva possibilità di mantenere o aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore del settore e delle iniziative di cui al comma 1, realizzate nel territorio regionale, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 .
5. La Giunta regionale con propria deliberazione, anche in coordinamento con le misure nazionali a favore dell'elettrodomestico, ripartisce i fondi secondo le modalità di attuazione di cui ai commi 2 e 4.
Art. 33
 (Area di crisi complessa di Trieste)
1. Al fine di supportare il sistema produttivo riferito all'area industriale di Trieste, riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell' articolo 1, comma 7 bis, del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015), convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese insediate nelle aree individuate dall'Accordo di programma "Per la disciplina degli interventi relativi alla riqualificazione delle attività industriali e portuali e del recupero ambientale dell'area di crisi industriale complessa di Trieste", del 30 gennaio 2014 (in seguito: Accordo di Trieste), per la realizzazione di:
a) progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione;
b) progetti di efficientamento energetico;
c) progetti per tutelare l'ambiente;
d) progetti di recupero ambientale;
e) progetti per la riconversione di aree industriali dismesse.
e bis) progetti per lo sviluppo delle aree industriali anche attraverso l'acquisto degli immobili locati.
2. I progetti di cui al comma 1 sono valutati tenuto conto dell'idoneità dell'iniziativa a risanare i siti produttivi interessati e dell'effettiva possibilità di mantenere e aumentare i livelli occupazionali attraverso la realizzazione dei progetti medesimi.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi con le modalità previste dall'articolo 11 prevedendo che gli interventi, rivolti a tutti i settori produttivi come specificati negli strumenti di attuazione, sono prioritariamente rivolti, nei limiti della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato, al settore siderurgico considerando le esigenze di risanamento ambientale e di riconversione industriale.
4. Al fine di massimizzare gli effetti della contribuzione pubblica per la reindustrializzazione dell'area di crisi complessa, con le modalità di cui all'articolo 11, è disposta l'attuazione delle sole misure di cui al comma 1 che non si sovrappongono e sono complementari con le misure nazionali attivate ai sensi dell'asse II dell'Accordo di Trieste.
5. La gestione dei contributi di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste e i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste sono disciplinati da apposita convenzione; per l'attività di gestione dei contributi è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e comunque entro il limite delle spese effettivamente sostenute.
5 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a compartecipare alle misure nazionali previste a favore di imprese localizzate nell'area di crisi industriale complessa di Trieste per le iniziative di cui al comma 1 realizzate nello stesso territorio dell'area di crisi industriale complessa di Trieste, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all' articolo 23, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012.
6.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 26/2015
2Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 26/2015
3Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 90, L. R. 14/2016
4Integrata la disciplina della lettera e bis) del comma 1 da art. 2, comma 91, L. R. 14/2016
5Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 93, L. R. 14/2016