LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

CAPO III
 MISURE PER L'INNOVAZIONE E LA RICONVERSIONE PRODUTTIVA
Art. 18
 (Programmazione europea 2014-2020)
1. L'Amministrazione regionale sostiene lo sviluppo del sistema produttivo anche tramite le misure per l'innovazione e la riconversione produttiva di cui agli articoli 20, 21, 22, 23 comma 1, 26 e 27 che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11, possono risultare finanziabili ai sensi degli obiettivi tematici 1 e 3 a valere sui fondi europei, a seguito del completamento della fase di negoziato con la Commissione europea.
Art. 19
 (Riduzione dell'aliquota Irap a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo)
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2015, i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto alla media dei due periodi d'imposta precedenti, applicano al valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, e di cui all' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 446/1997 , ridotta dello 0,40 per cento.
2. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap prevista dal comma 1 anche i soggetti passivi Irap di cui all' articolo 3, comma 1, lettera e bis), del decreto legislativo 446/1997 , che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
3. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di tre periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, alla chiusura del periodo d'imposta considerato, presentano un incremento dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo almeno pari al 10 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.
4. I soggetti passivi Irap di cui ai commi 1 e 2 costituiti da meno di due periodi d'imposta applicano la riduzione di aliquota prevista dal comma 1 se, nel periodo d'imposta considerato, hanno sostenuto costi per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
5. Per <<costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo>> si intendono i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal Presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un professionista iscritto nei registri dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
6. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo su base nazionale.
7. Ai fini dell'applicazione della riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 il rapporto tra i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nel periodo d'imposta considerato e il valore della produzione netta realizzato nel medesimo periodo deve essere superiore al 2 per cento. I soggetti passivi Irap che esercitano l'attività anche nel territorio di altre regioni rilevano i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e il valore della produzione netta su base nazionale.
8. Applicano la riduzione dell'aliquota Irap i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 che rispettano anche la condizione prevista al comma 7.
9. La riduzione dell'aliquota Irap di cui al comma 1 è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:
a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure
b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013, oppure
c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla GUUE L 190 del 28 giugno 2014.
(1)
10. I beneficiari, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) di cui all' articolo 19 del decreto legislativo 446/1997 , sono tenuti a inoltrare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), la dichiarazione attestante gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013, 1408/2013 e 717/2014.
Note:
1Comma 9 sostituito da art. 7, comma 12, lettera a), L. R. 33/2015
2Comma 10 sostituito da art. 7, comma 12, lettera b), L. R. 33/2015
Art. 20
 (Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di promuovere l'attività di innovazione da parte delle piccole e medie imprese del settore manifatturiero e del terziario per incidere sull'efficienza dei processi interni, individuare nuove opportunità di business, acquisire conoscenze qualificate, difendere la proprietà intellettuale, internalizzare conoscenze tecnologiche per qualificare l'attività produttiva e sviluppare nuovi prodotti ampliando la gamma della propria offerta e migliorare la qualità dei prodotti e dei processi aziendali, l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche in linea con gli indirizzi individuati dalla strategia di specializzazione intelligente, a concedere incentivi sotto forma di voucher anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con le imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca, per i seguenti interventi:
a) acquisizione di studi di fattibilità per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compreso il supporto alla partecipazione ai relativi programmi dell'Unione europea;
b) analisi di mercato e strategie di innovazione e internazionalizzazione, commercializzazione e miglioramento dell'organizzazione, per supportare:
1) l'innovazione organizzativa tramite upgrading organizzativo per lo sviluppo e la realizzazione di idee innovative;
2) l'innovazione strategica, di prodotto, di design, di processo, anche nei processi di generazione di nuove idee di prodotto e servizio, incrementale, o che possa prevedere l'inserimento nei prodotti esistenti di servizi a maggiore valore aggiunto;
3) la digitalizzazione dell'attività e dei processi gestionali, organizzativi e produttivi, incluso il sistema di gestione della documentazione tecnico-amministrativa e delle statistiche degli infortuni e delle malattie professionali;
c) sostegno all'acquisizione e alla tutela degli strumenti di "proprietà intellettuale" quali marchi, portafoglio, brevetti, know-how esclusivi;
d) supportare il trasferimento tecnologico tramite l'acquisizione di servizi, quali servizi per la prototipazione, prove di laboratorio, valutazioni di attendibilità, sostegno ai processi di brevettazione, servizi di tipo tecnico-giuridici sull'ottenimento e l'estensione della brevettazione.
d bis) introduzione di tecnologie finalizzate alla personalizzazione della produzione industriale;
d ter) introduzione di strategie di servitizzazione attraverso lo sviluppo di modalità operative e gestionali, anche mediante interventi di riassetto organizzativo, nonché di formazione, aggiornamento e riqualificazione che consentano alle imprese produttrici e distributrici di beni di offrire soluzioni integrate di servizio adeguate alle esigenze dei clienti.
Note:
1Numero 3) della lettera b) del comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021
2Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021
3Lettera d ter) del comma 1 aggiunta da art. 20, comma 2, L. R. 3/2021
Art. 21
 (Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di innovazione nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché per l'industrializzazione dei risultati della ricerca e la brevettazione dei risultati della ricerca, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.
Art. 22
 (Ricerca e sviluppo)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di consolidare e rafforzare la competitività del sistema economico regionale sviluppandone le specializzazioni produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per attività di ricerca e sviluppo sperimentale, anche con particolare riferimento agli ambiti tematici strategici e alle filiere produttive individuate nella strategia di specializzazione intelligente, stimolando, in particolare, la collaborazione fra soggetti economici e la collaborazione con le strutture scientifiche, anche tramite contratti stipulati con università, centri ed enti di ricerca, nonché con imprese operanti nell'ambito dell'innovazione e della ricerca.
Art. 22 bis
 (Interventi a favore della brevettazione di prodotti propri e dell'acquisizione di brevetti, marchi e know-how)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di favorire il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione all'apparato produttivo regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi alle imprese del settore manifatturiero e del terziario per le seguenti iniziative:
a) brevettazione di prodotti propri;
b) acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative a innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti.
2. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi di cui al comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 3/2021
Art. 22 ter
 (Riconoscimento dei laboratori di ricerca)
1. La Regione riconosce l'elevata competenza e qualificazione professionale di laboratori di ricerca aventi personalità giuridica e gestione autonoma e di laboratori di ricerca operanti presso imprese, istituzioni o enti, di seguito tutti indicati con il termine laboratori, purché abbiano i seguenti requisiti:
a) il laboratorio sia effettivamente operativo nel territorio regionale da almeno tre anni;
b) il laboratorio disponga di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuno dei settori di specializzazione indicati nella domanda ovvero di una struttura adeguata alla sua attività;
c) il laboratorio si avvalga di personale di ricerca, dipendente o con rapporto di collaborazione, per un impegno corrispondente ad almeno due unità lavorative annue (ULA);
d) il laboratorio possieda un'alta qualificazione in base alla valutazione dei seguenti elementi:
1) qualificazione tecnico-scientifica del personale;
2) organizzazione e dotazione di attrezzature;
3) specializzazione per la quale si richiede il riconoscimento;
4) brevetti ottenuti ed eventuali applicazioni industriali degli stessi;
5) esperienze di commesse di ricerca svolte per imprese o altre ricerche svolte;
6) collaborazioni con altri enti di ricerca;
7) pubblicazioni;
8) quantità e qualità dell'attività svolta, con particolare riguardo alla possibilità di industrializzare i risultati conseguiti.
2. Il riconoscimento è disposto, sentito il Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 15 della legge regionale 26/2005 , sulla base dell'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, redatta su specifico schema approvato con decreto del Direttore competente in materia di industria.
3. Il riconoscimento ha durata limitata a tre anni. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il rinnovo del riconoscimento stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli stessi criteri di un riconoscimento ex novo.
4. Danno luogo a revoca del riconoscimento:
a) aver presentato richiesta in tal senso;
b) aver cessato di essere operativi per inattività, fallimento, scioglimento, liquidazione o altro o aver trasferito la sede al di fuori del territorio regionale;
c) non aver svolto per dodici mesi consecutivi l'attività di ricerca che ha dato luogo al riconoscimento.
5. L'Amministrazione può disporre visite di controllo presso i laboratori.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 92, comma 1, L. R. 3/2021
Art. 23
 (Sostegno alle start - up innovative)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di sostenere le start-up innovative del settore manifatturiero e del terziario, come definite dall' articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , anche in linea con la Strategia di specializzazione intelligente, e favorendo l'integrazione delle start up anche nelle filiere esistenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle piccole e medie imprese incentivi per i seguenti interventi:
a) sostegno alla creazione di nuove start-up innovative attraverso la parziale copertura delle spese di costituzione e primo impianto e dei costi per l'accesso al credito;
b) accompagnamento dei nuovi imprenditori, anche nell'ambito degli incubatori certificati regionali, dalla concezione dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo attraverso attività di formazione, coworking, sostegno operativo e manageriale, messa a disposizione di strumenti e luoghi di lavoro, previsione di momenti di contatto con potenziali investitori;
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
2.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 92, comma 2, lettera a), L. R. 3/2021
2Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
3Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
4Comma 2 abrogato da art. 92, comma 2, lettera b), L. R. 3/2021
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 9, L. R. 20/2015
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 19, L. R. 25/2016
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 20, L. R. 25/2016
4Articolo abrogato da art. 25, comma 6, lettera b), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
5A decorrere dal 21/7/2022 sono entrati in vigore i regolamenti di attuazione dell'art. 25, c. 5, LR. 3/2021, emanati con DPReg. 13/7/2021, n. 0114/Pres. (B.U.R. 28/7/2021, n. 30) e DPReg. 5/7/2022, n. 081/Pres. (B.U.R. 20/7/2022, n. 29).
Art. 25
 (Concorso di idee)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a bandire un concorso di idee al fine di individuare nuovi strumenti per stimolare e supportare la creazione di start up innovative, la diffusione di servizi di coworking, l'avvio di imprese giovanili e nuove forme di sviluppo dell'imprenditorialità.
2. Il bando per il concorso di idee di cui al comma 1, rivolto a giovani di età inferiore a trentacinque anni, è approvato dalla Giunta regionale e determina criteri e modalità per la partecipazione e la selezione, nonché per la corresponsione dei premi.
Art. 26
 (Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, al fine di assicurare un supporto durevole alla competitività delle imprese e di sostenerne l'innovazione tecnologica l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi per:
a) sostenere la competitività e l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese nei diversi settori del sistema produttivo regionale, attraverso investimenti concernenti l'installazione di nuovi stabilimenti, l'ampliamento e la diversificazione della produzione o dei servizi mediante prodotti o processi nuovi, aggiuntivi e la radicale trasformazione del processo produttivo di uno stabilimento esistente, allo scopo di migliorare la capacità produttiva, la redditività delle imprese e delle reti tra imprese e di stimolare l'introduzione delle cosiddette tecnologie chiave abilitanti;
b) sostenere il consolidamento delle piccole e medie imprese in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti intelligenti, attraverso:
1) investimenti, inclusi l'acquisto di hardware e software, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;
2) l'acquisizione di consulenze e servizi di avviamento, formazione, affiancamento e aggiornamento pertinenti agli investimenti di cui al numero 1;
3) la realizzazione di iniziative per l'attuazione di misure che garantiscono la sicurezza sul luogo di lavoro.
(1)
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 19, comma 1, lettera d), L. R. 3/2021
Art. 27
 (Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività produttive)
1. Nel rispetto della normativa richiamata dagli articoli 11 e 18 e con le procedure ivi previste, l'Amministrazione regionale, tenuto conto della programmazione europea, è autorizzata ad attuare gli strumenti previsti dal piano di rilancio delle aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive anche attraverso la concessione di incentivi alle imprese per l'attuazione dei piani stessi, per recuperare la competitività del tessuto produttivo, salvaguardare il livello occupazionale delle imprese e migliorare l'attrattività del territorio.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite attraverso i seguenti strumenti:
a) consulenze qualificate personalizzate per la riorganizzazione, il riposizionamento strategico e la riconversione industriale, anche tramite aggregazioni da attuarsi anche tramite fusioni e contratti di rete;
b) sostegno alla creazione di nuove imprese, anche in forma cooperativa da parte dei lavoratori;
c) promozione degli investimenti nell'area territoriale colpita da crisi diffusa, anche mediante servizi professionali per la ricerca di nuovi investitori e di imprese che intendono insediarsi nell'area, subentrando ad attività già esistenti;
d) altri eventuali interventi con la finalità di intervenire su fattori specifici della situazione di crisi.
3. Gli strumenti previsti dai singoli piani di rilancio sono individuati dagli appositi bandi che definiscono le modalità di coinvolgimento del partenariato.
4. Le aree territoriali colpite da crisi diffusa di cui al comma 1 sono ricomprese nelle aree di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle ulteriori aree individuate con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'evoluzione delle situazioni di crisi.
5. Nel caso di finanziamento nel quadro della programmazione europea possono beneficiare degli incentivi solo le PMI non in stato di difficoltà.