LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 83
 (Altre disposizioni)
1. I consorzi adottano adeguate misure organizzative e gestionali in attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione).
2. Qualora i consorzi abbiano istituito l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 74, adempiono alle prescrizioni di cui al comma 1 anche mediante l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione previsti dal decreto legislativo 231/2001 integrati per la parte relativa ai reati previsti nella legge 190/2012 .
3. I modelli integrati di cui al comma 2 costituiscono il Piano di prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 .
4. Il Piano di prevenzione della corruzione è trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito istituzionale del consorzio. Il responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza di cui all'articolo 74.
5. Nei modelli di organizzazione e gestione sono definiti i meccanismi di accountability, le misure di prevenzione della corruzione e loro attuazione.
6. In attuazione del principio di trasparenza ai consorzi si applicano le norme di cui all'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 190/2012 , così come integrata dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e sue modifiche e integrazioni.
7. I consorzi provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla legge con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.