LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 82
 (Vigilanza)
1. I consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta regionale, tramite la Direzione centrale competente in materia di attività produttive; la Giunta regionale approva il piano industriale di cui all'articolo 80 secondo le modalità ivi previste.
2. Il piano industriale è corredato dell'ultimo bilancio di esercizio approvato dal consorzio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può acquisire informazioni dal Revisore o dal Collegio dei revisori, nonché richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dai consorzi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 50, L. R. 31/2017
2Articolo sostituito da art. 70, comma 1, L. R. 3/2021