LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali.

TESTO VIGENTE dal 11/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  26/02/2015
Materia:
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico

Art. 73
 (Assemblea consortile)
1. L'Assemblea consortile, costituita dai rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al consorzio, è l'organo di indirizzo politico del consorzio.
2. Ogni soggetto partecipante al consorzio è rappresentato in Assemblea da un solo componente e a ciascun soggetto partecipante spetta un numero di voti proporzionale al valore della rispettiva quota, secondo i criteri determinati dallo statuto.
3. L'Assemblea è legalmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo di dotazione. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata e salvo quanto disposto dall'articolo 67, comma 2.
4. L'Assemblea in particolare:
a) approva lo statuto e gli atti modificativi dello stesso;
b) adotta i piani territoriali infraregionali;
c) approva il piano economico e finanziario di cui all'articolo 79;
d) approva il piano industriale di cui all'articolo 80;
e) approva gli atti di partecipazione a società;
f) approva le variazioni del fondo di dotazione;
g) delibera sulle materie previste dall' articolo 2364 del codice civile ;
h) delibera circa il compenso degli organi societari.