LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

TITOLO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. Al fine di garantire i processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, nelle more che siano definite, con norma di attuazione dello Statuto regionale, le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, la Regione si adegua al disposto di cui al medesimo decreto legislativo di cui la presente legge costituisce specificazione e integrazione.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 2
  (Applicazione del decreto legislativo 118/2011 )
1. La Regione e i suoi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni di cui ai titoli I, III e IV del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, conformemente a quanto previsto dalla presente legge nei termini indicati per le regioni a statuto ordinario dal medesimo decreto legislativo posticipati di un anno.
2. Nelle more dell'adeguamento dell'ordinamento contabile regionale a quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 , anche a seguito dell'adozione della norma di attuazione di cui all'articolo 1, le disposizioni di cui alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), continuano ad applicarsi ove compatibili con il medesimo decreto legislativo.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
CAPO II
 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 3
 (Relazione politico-programmatica regionale)
1. Per l'esercizio 2016, in luogo del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) previsto dall' articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 , la Regione adotta la Relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di cui all' articolo 7 della legge regionale 21/2007 , riferendosi, per la seconda parte, alla nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 4
 (Bilancio di previsione finanziario)
1. La Giunta regionale, entro il 15 novembre di ogni anno, presenta al Consiglio regionale il disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario le cui previsioni sono riferite a un orizzonte temporale triennale.
2. Il Consiglio regionale esamina e approva il disegno di legge di cui al comma 1 nella sessione di bilancio entro il termine previsto dal decreto legislativo 118/2011 .
3. Sin dall'esercizio 2016 la Regione adotta gli schemi di bilancio previsti dell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 118/2011 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 5
 (Bilancio finanziario gestionale)
1. La Giunta regionale provvede, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio, all'approvazione del bilancio finanziario gestionale con il quale ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli ai sensi dell' articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 118/2011 .
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 6
 (Assestamento di bilancio)
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge ai fini dell'assestamento del bilancio da approvarsi entro il 31 luglio mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi di cui al quadro complessivo delle entrate e delle spese del bilancio.
2. Nelle more del recepimento, con norme di attuazione statutaria, dei principi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), per l'esercizio 2016, la legge di assestamento di bilancio, una volta effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 118/2011 , iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione ai sensi dell' articolo 34, comma 1 bis, della legge regionale 21/2007 .
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 7
 (Esercizio e gestione provvisoria)
1. Per l'eventuale autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel 2016 si fa riferimento al secondo anno del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, riclassificato secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 16 gennaio 2015 (Presentazione degli schemi di bilancio pluriennale per l'esercizio 2015-2017 e del bilancio 2015 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in chiave armonizzata alla luce del decreto legislativo 118/2011 ).
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
CAPO III
  MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 118/2011
Art. 8
 (Atti amministrativi di variazione al bilancio di previsione finanziario)
1. Nel corso dell'esercizio, la Giunta regionale dispone con propria deliberazione le variazioni riguardanti il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale.
2. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
a) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ad esclusione di quelle previste dall' articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 ;
b) i prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie;
c) i prelievi dal fondo di riserva di cassa;
d) le variazioni di stanziamenti riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e) le variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa e iscrizioni di maggiori entrate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate secondo le modalità di cui all'articolo 42, commi 8 e 9, del decreto legislativo 118/2011 ;
f) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
g) le variazioni che applicano quote vincolate del risultato di amministrazione;
h) i prelievi di somme dal fondo per le garanzie prestate dalla Regione e dagli altri fondi di cui all' articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 .
(2)
3. Nel rispetto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011 , nei casi previsti dai commi 1 e 2, con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuove tipologie e programmi e nuovi capitoli.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 gli stessi provvedimenti aggiornano conseguentemente, ove necessario, il bilancio finanziario gestionale e il documento tecnico in allegati distinti.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Parole soppresse alla lettera g) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
Art. 9
 (Atti amministrativi di variazione al bilancio finanziario gestionale)
1. Nel corso dell'esercizio, il Ragioniere generale con proprio provvedimento dispone:
a) le variazioni fra gli stanziamenti dei capitoli all'interno della medesima Tipologia o del medesimo Programma e Macroaggregato;
b) l'adeguamento delle denominazioni dei capitoli legato ad esigenze di classificazione o di rappresentazione dell'intervento previsto in legge;
c) l'istituzione di nuovi capitoli di entrata per le somme che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio;
d) gli storni tra capitoli all'interno della medesima Tipologia o Programma e quarto livello del piano dei conti, qualora ciò si renda necessario per esigenze di competenza amministrativa dei singoli centri di responsabilità amministrativa.
(2)
2. Con gli stessi provvedimenti viene disposta, ove occorra, l'istituzione di nuovi capitoli.
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
3Comma 3 abrogato da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
Art. 10
 (Gestione economale della spesa)
1. La gestione economale della spesa, in alternativa alla procedura ordinaria, è consentita per le seguenti fattispecie:
a) quelle di cui all' articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
c) organi collegiali;
d) spese di giustizia;
e) esecuzione di lavori in amministrazione diretta;
f) piccola manutenzione del patrimonio immobiliare regionale.
2. La gestione economale della spesa è disciplinata da apposito regolamento.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 11
 (Pagamenti delle spese per il personale)
1.
Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 le parole << o ordini di accreditamento emessi a favore di uno o più funzionari delegati >> sono soppresse.

2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:
<<1 bis ante. In deroga al disposto di cui all' articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 1/2015 , gli atti di liquidazione concernenti le spese di cui al presente articolo, non sono soggetti al controllo preventivo di regolarità contabile.>>.

TITOLO II
 DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI
Art. 12
 (Reiscrizione residui perenti)
1. Alla legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 7 ter dell'articolo 18 è abrogato;

b)
il comma 3 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:
<<3. Le somme impegnate sono conservate nel conto dei residui negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.>>;

c)
il comma 4 dell'articolo 51 è abrogato.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare in bilancio i residui perenti annotati nel conto del patrimonio alla data dell'1 gennaio 2015 che non risultino essere stati successivamente cancellati o reiscritti.
3. Con proprio decreto l'Assessore regionale competente in materia di bilancio dispone il prelevamento delle somme necessarie all'attuazione del comma 2 dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità di bilancio 10.5.1.1173 e sui capitoli 9685 e 9686 e sull'unità di bilancio 10.5.2.1173 e sui capitoli 9691, 9692 e 9693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 13
 (Deroga all'ordinazione di pagamento della spese)
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 21/2007 è inserito il seguente:
<<3 bis. In deroga al comma 3, l'ordinazione di pagamento relativa alle rate dei ruoli di spesa fissa con scadenza nell'esercizio è disposta a partire dal primo giorno lavorativo dell'esercizio medesimo.>>.

Art. 14
 (Gestione degli ordini di accredito al 31 dicembre 2015)
1.
L' articolo 52 bis della legge regionale 21/2007 è abrogato, quindi nessun ordine di accredito sarà trasportato all'esercizio successivo.

2. Con riferimento alle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario 2015, le somme relative agli ordini di accreditamento, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011 . L'impegno di spesa, così conservato, individua, come soggetto creditore, il beneficiario finale e porta l'indicazione delle somme da pagare.
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 è aggiunto il seguente:
<<3 bis. Le somme relative agli ordini di accreditamento relativi a spese previste a carico dei capitoli di cui al comma 1, rimasti del tutto o in parte inutilizzati al 31 dicembre 2015, possono, a seguito di richiesta del funzionario delegato, essere conservate in conto residui dell'esercizio 2016 solo qualora siano relative a obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo i criteri previsti dal decreto legislativo 118/2011 . In tal caso nelle scritture contabili è individuato il beneficiario e il relativo importo.>>.

4.
Il comma 4 dell'articolo 66 della legge regionale 21/2007 è abrogato, quindi nessun ordine di accredito sarà trasportato all'esercizio successivo.

Art. 15
 (Gestione servizi sanitari)
1. A seguito dell'aumento della spesa sanitaria, determinato anche dall'impiego dei farmaci innovativi per l'epatite C e per il trattamento di alcune forme rare e gravi di emofilia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli enti del Servizio sanitario regionale l'importo di 25 milioni di euro, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), e successive modifiche.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate previste per l'anno 2015 a valere sull'unità di bilancio 1.3.6 e sul capitol0 100 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 16
 (Trasferimento di risorse tra fondi contrattuali per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale regionale)
1. Le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, a seguito della periodica revisione dei fabbisogni professionali e della dotazione organica, possono ridurre stabilmente le risorse finanziarie del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente, con corrispondente incremento delle risorse stabili per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente, a fronte delle riduzioni numeriche apportate alla dotazione organica della dirigenza medesima; il trasferimento delle risorse è operato nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali. Una quota delle risorse del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale dirigente che residua a seguito dell'applicazione di istituti contrattuali riferita ad annualità precedenti può, altresì, essere destinata, nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali, alla contrattazione collettiva decentrata integrativa del personale non dirigente.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 53, comma 5, L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 17
 (Misure urgenti in campo economico e in materia di edilizia)
1. Il fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all' articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è autorizzato a rimettere il debito avente a oggetto la restituzione del capitale anticipato ai sensi dell' articolo 14, comma 50, della legge regionale 11/2009 :
a) alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e a sostegno delle attività produttive di cui all' articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), nella misura di 15 milioni di euro;
b) alla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all' articolo 2, comma 11, della legge regionale 6/2013 , nella misura di 15 milioni di euro;
c) al fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo nella misura di 28.453.814,33 euro.
2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1 e limitatamente alle risorse ivi indicate, l'Amministrazione regionale rinuncia definitivamente a ordinare al fondo per la stabilizzazione del sistema economico regionale, ai sensi dell' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 , i previsti rientri al bilancio regionale.
3. Al fine di neutralizzare gli effetti a carico del bilancio regionale derivanti dalla contabilizzazione della rinuncia ai rientri di cui al comma 2, a valere sull'unità di bilancio 4.5.270 e sul capitolo 999 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, si provvede mediante l'aumento degli stanziamenti del "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ", iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e per l'anno 2015, per un importo pari a 58.453.814,33 euro.
4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 58.453.814,33 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.5069 e del capitolo 9969 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Fondo finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dalla rinuncia ai rientri di cui all' articolo 14, comma 44, della legge regionale 11/2009 ".
5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4, per complessivi 58.453.814,33 euro, si fa fronte:
a) per l'importo di 55 milioni di euro con le maggiori entrate previste per l'anno 2015 a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 per gli importi a fianco di ciascuno indicati: unità di bilancio 1.3.6 capitolo 100 5 milioni di euro; unità di bilancio 1.1.3 capitolo 80 50 milioni di euro;
b) per l'importo di 3.453.814,33 euro mediante storno dall'unità di bilancio 10.5.2.1173 e dal capitolo 9691 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
6.  
( ABROGATO )
(2)
7. In fase di prima applicazione il provvedimento di cui all' articolo 16, comma 9, della legge regionale 18/2015 è adottato con deliberazione della Giunta regionale.
8.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile);
b) i commi 2 e 6 dell' articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
d) l'articolo 81, il comma 1 dell'articolo 86 e l' articolo 88 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010).
9. Ai fini del contenimento dei consumi energetici, gli edifici o le unità immobiliari situati sul territorio regionale sono dotati dell'attestato di prestazione energetica in applicazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
10. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano anche ai progetti degli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in corso i procedimenti volti al conseguimento del titolo abilitativo edilizio, con specifico riguardo agli interventi volti a favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del patrimonio immobiliare esistente privato in stato di abbandono o di sottoutilizzo, con particolare riferimento al profilo della sicurezza sismica o del risparmio energetico, nell'ambito delle politiche di cui all' articolo 26 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), finanziati ai sensi dell' articolo 9, comma 26, della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014).
Note:
1Vedi la disciplina transitoria del comma 7, stabilita da art. 9, comma 22, L. R. 14/2016
2Comma 6 abrogato da art. 13, comma 13, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 16, L.R. 18/2015.
Art. 18
1.
Al comma 57 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), le parole << 15 settembre >> sono sostituite dalle seguenti << 30 novembre >>.

Art. 19
 (Finanziamento del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC))
1. Al fine di garantire il raggiungimento delle finalità previste dal Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, nel rispetto dei vincoli posti dalla deliberazione CIPE 21/2014, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, con risorse proprie, la spesa complessiva di 3.600.000 euro ripartendola in:
a) 1.500.000 euro a copertura dell'intervento per la realizzazione della rete wireless per l'accesso ad Internet in area montana di cui alla Linea di Azione 4.1.1 "Sviluppo di filiere produttive in area montana" del Programma;
b) 2.100.000 euro a parziale copertura degli interventi di viabilità forestale e piattaforma di stoccaggio di cui alla Linea di Azione 4.2.1 "Sviluppo infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno energia" del Programma.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, e in base ai dati rilevati al 15 novembre 2015 con il sistema di monitoraggio delle risorse FSC, dispone l'allocazione delle risorse di cui al comma 1, lettera b).
3. Le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione che si rendono disponibili per effetto di quanto disposto dal comma 1 sono destinate dall'Amministrazione regionale alla realizzazione di ulteriori interventi nell'ambito del PAR FSC della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013 a seguito di riprogrammazione come illustrato nella deliberazione della Giunta regionale n. 2089 del 23 ottobre 2015.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9618 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese per la realizzazione della rete wireless per l'accesso ad Internet in area montana di cui alla Linea di Azione 4.1.1 "Sviluppo di filiere produttive in area montana" nell'ambito del PAR FSC - Fondi regionali>>.
5. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 2.100.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo 9619 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese a sostegno degli interventi di viabilità forestale e piattaforma di stoccaggio di cui alla Linea di Azione 4.2.1 "Sviluppo infrastrutture pubbliche a supporto della filiera foresta-legno energia " nell'ambito del PAR FSC - Fondi regionali>>.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.2.2.1166 e dal capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 20
  (Modifica all' articolo 8 della legge regionale 4/2001 concernente le spese delle Direzioni regionali)
1.
Al comma 52 dell'articolo 8 della legge regionale 4/2001 la parola << proprie >> è soppressa.

Art. 21
  (Interpretazione autentica dei commi 3 e 7 dell' articolo 5 della legge regionale 13/2015 )
1. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 3 e 7 dell' articolo 5 della legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell'area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), relative alla messa a disposizione a titolo gratuito dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite, trovano applicazione anche nei casi in cui, per ragioni organizzative, gli immobili siano individuati, d'intesa tra gli enti interessati, in data successiva all'1 luglio 2015.
Art. 22
 (Assegnazione a favore del Comune di Valvasone Arzene della prima annualità del finanziamento di accompagnamento dei Comuni risultanti da fusione)
1.
Dopo l' articolo 7 della legge regionale 5 novembre 2014, n. 20 (Istituzione del Comune di Valvasone Arzene mediante fusione dei Comuni di Arzene e Valvasone, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3) dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia) è inserito il seguente:
<<Art. 7 bis
 (Assegnazione del fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione)
1. Il comune di Valvasone Arzene beneficia del trasferimento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative).
2. La prima annualità spettante per l'anno 2015, pari a 300.000 euro, è assicurata a valere sul fondo di cui all' articolo 66, comma 12, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 25/2014), e assegnata entro il 30 novembre 2015, con riferimento all'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.>>.

Art. 23
1. All' articolo 33 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. La gestione dei contributi di cui al comma 1 è delegata alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste e i rapporti tra la Regione e la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Trieste sono disciplinati da apposita convenzione; per l'attività di gestione dei contributi è riconosciuto il rimborso delle spese nel limite massimo del 2 per cento della dotazione trasferita e comunque entro il limite delle spese effettivamente sostenute.>>;

b)
il comma 6 è abrogato.

2.
Per le finalità di cui all' articolo 33, comma 5, della legge regionale 3/2015 , come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8082 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione " Rimborso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per l'attività di gestione dei contributi relativi all'Area di crisi complessa di Trieste ".

3. All'onere previsto dal comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1015 e del capitolo 8070 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 24
 (Finanziamento alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per la viabilità locale)
1. Al fine di far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, conformemente a quanto previsto dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.3021 e del capitolo 1117 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione "Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per far fronte a interventi di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità locale lungo il percorso interessato dal Giro d'Italia 2016".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 9.2.1.1158 e dal capitolo 1057 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 25
 (Finanziamento delle domande di società sportive non professionistiche regionali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande presentate ai sensi dell' articolo 2, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), dalle società sportive non professionistiche regionali di cui all' articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e relative ai campionati 2014-2015.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 e del capitolo 8998 di nuova istituzione con la denominazione "Finanziamento alle società sportive che nei diversi sport di squadra militano nei campionati di rango più elevato-domande relative ai campionati 2014-2015".
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 26
 (Contributo al Comune di Arta Terme)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un contributo di 80.000 euro a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi per l'adeguamento funzionale e la ristrutturazione del complesso termale, nonché a copertura degli oneri, anche già sostenuti, per interventi di adeguamento di strutture e impianti alle normative vigenti.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa, dei contratti di mutuo con relativo piano di ammortamento e del prospetto riepilogativo degli oneri finanziari sostenuti, nonché di un quadro economico degli interventi previsti per interventi di adeguamento. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 1897 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributo al Comune di Arta Terme a ristoro degli oneri di ammortamento dei mutui contratti negli anni pregressi e per l'adeguamento strutture e impianti del complesso termale alle normative vigenti".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1889 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Art. 27
 (Conferma di contributi al Consorzio per la zona industriale dell'Aussa Corno)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), al Consorzio per la zona industriale dell'Aussa Corno per la rinaturalizzazione compensativa dell'impatto sull'ambiente delle zone industriali, ed erogati a inizio lavori, intendendosi per tale, in via di interpretazione autentica, lo svolgimento di attività prodromiche all'acquisizione di aree, finalizzata alla rinaturalizzazione medesima, anche mediante procedure espropriative.
2. I contributi erogati sono ridotti in misura proporzionale rispetto alla mancata realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle aree di cui al comma 1.
Art. 28
 (Eventi per il quarantennale del terremoto del 1976)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 2015 per spese da sostenere fino al 31 dicembre 2016 all'Associazione Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli un contributo per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché per l'organizzazione degli eventi collegati al quarantennale del sisma del 1976.
2. Per la finalità prevista dal comma 1 l'Associazione dei Comuni terremotati e Sindaci della ricostruzione del Friuli presenta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda alla Direzione centrale competente. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione e quelle della rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 26, lettera a), L. R. 33/2015
2Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 26, lettera b), L. R. 33/2015
Art. 29
  (Proroga dei termini previsti dalla legge regionale 26/2014 )
1. I termini di cui all'articolo 7, comma 1, all'articolo 26, comma 1, all'articolo 27, comma 1, all'articolo 36, comma 1, all'articolo 40, comma 1, e all'articolo 56 ter, comma 1, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), sono prorogati di centoventi giorni.
2. Il primo bilancio delle Unioni territoriali intercomunali è approvato entro il termine di avvio da parte delle stesse delle funzioni comunali. L'Assemblea dell'Unione prescinde dal parere dei consigli dei Comuni aderenti di cui all' articolo 13, comma 11, della legge regionale 26/2014.
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 27, L. R. 33/2015
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 47, L. R. 14/2016
3Comma 2 bis abrogato da art. 9, comma 48, L. R. 14/2016
Art. 30
 (Vendite di fine stagione)
1.
Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo >>), è sostituito dal seguente:
<<2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente, ricompresi entro le date stabilite annualmente dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria dei lavoratori e delle imprese del commercio, nonché le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, e tenuto conto degli indirizzi espressi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.>>.

Art. 31
 (Variazioni contabili urgenti)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella A.
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 pari a 35 milioni di euro per l'anno 2015 si provvede con le maggiori entrate di pari importo previste sull'unità di bilancio 1.3.6 e sul capitolo 9116 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
4. Al fine di disporre il riallineamento delle imputazioni contabili rispetto alle date di scadenza dei ruoli di spesa sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 di cui all'annessa Tabella C. Le variazioni relative alle annualità autorizzate per gli anni successivi al 2017 fanno riferimento alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
TITOLO III
 ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI DI CONTABILITA' DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CAPO I
 DISPOSIZIONI PER GLI INVESTIMENTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Art. 32
 (Programmazione sanitaria)
1. Gli enti del Servizio sanitario regionale, sulla base degli atti di pianificazione e programmazione regionale per il settore sanitario, stabiliscono:
a) nel piano attuativo, gli interventi da realizzare e le risorse necessarie, sulla base della programmazione economica di cui all'articolo 41;
b) nel programma preliminare, nel programma triennale, nonché nell'elenco annuale degli investimenti, gli investimenti da realizzare.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 33
 (Programmazione e controllo degli investimenti)
1. La programmazione degli investimenti degli enti del Servizio sanitario regionale, di seguito SSR, si svolge sulla base:
a) del Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2 e dei suoi aggiornamenti di cui al comma 8;
b) del Programma triennale dei lavori pubblici, del Programma triennale di acquisti di beni e servizi, dell'elenco annuale e dei loro aggiornamenti annuali di cui ai commi 10 e 11.
2. Il Programma preliminare degli investimenti si articola nelle due seguenti sezioni:
a) il Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici, nel quale sono elencati gli interventi di investimento edile-impiantistico, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione:
1) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori inferiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e successive modifiche e integrazioni, di seguito Codice dei contratti pubblici, accompagnati da una descrizione e dall'indicazione del costo complessivo stimato e del criterio di stima; tali interventi possono essere anche aggregati per finalità omogenee, accompagnati da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria dei singoli interventi;
2) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale:
2.1) se inferiore a 1 milione di euro, accompagnati da una relazione redatta dal RUP contenente una descrizione di inquadramento dell'intervento in ordine all'attività svolta all'interno delle aree, dall'indicazione del costo complessivo stimato e da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR;
2.2) se pari o superiore a 1 milione di euro previa approvazione del Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ai sensi del Codice dei contratti pubblici, accompagnato da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR e acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS) di cui al comma 14;
3) di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici, che non modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che non prevedono al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale, accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato;
b) il Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici, nel quale sono elencati gli interventi di investimento per acquisti di beni mobili e tecnologici:
1) di singolo importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, accompagnati da una descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate per finalità omogenee o per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
2) di singolo importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti pubblici e inferiore a 1 milione di euro, accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato; tali acquisizioni possono essere anche aggregate per tipologia merceologica o tecnologica omogenea, accompagnate da una descrizione significativa per il raggruppamento e dall'importo corrispondente alla sommatoria delle singole acquisizioni;
3) di singolo importo pari o superiore a 1 milione di euro accompagnati dalla descrizione dell'intervento e dall'indicazione del costo complessivo stimato per l'acquisizione e dalla valutazione economica sull'intero ciclo di vita; se relativi a sostituzione di tecnologie biomedicali già esistenti nello stesso presidio, anche dalla relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR; se relativi all'acquisizione di nuove tecnologie biomedicali o all'incremento di tecnologie biomedicali già esistenti, anche da una valutazione di Health Technology Assessment (HTA) comprensiva di un'analisi dei dati di utilizzo della tecnologia estesa all'intero SSR;
4) la Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire un elenco di beni, anche di singolo importo inferiore a 1 milione di euro, ai quali è applicata la procedura di cui al punto 3).
3. Per ciascuna delle fattispecie di intervento di investimento di cui al comma 2 è indicato il cronoprogramma previsionale di spesa sul triennio e sulle eventuali annualità successive.
4. Gli interventi di investimento che prevedono l'acquisizione di immobili, formule di partenariato pubblico privato o altre formule di finanziamento non interamente in conto capitale sono inseriti nel Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2, lettera a) , previa autorizzazione della Giunta regionale.
5. La Giunta regionale può fornire agli enti del SSR indicazioni di indirizzo per l'elaborazione del Programma di cui al comma 2.
6. Il Programma preliminare degli investimenti di ciascun ente del SSR è adottato dall'ente medesimo in via preliminare e tramesso al Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 14, ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 19.
7. Il Programma preliminare degli investimenti è approvato in via definitiva dall'ente del SSR previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione degli investimenti di cui al comma 19.
8. Il Programma preliminare degli investimenti di cui al comma 2 è aggiornato anche parzialmente per singoli interventi nel corso dell'annualità di riferimento e secondo le disposizioni del presente articolo.
9. Nel Programma triennale dei lavori pubblici, nel relativo elenco annuale e nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici, sono inseriti gli investimenti per i quali è disponibile l'intera copertura finanziaria necessaria alla loro realizzazione.
10. Ai fini della programmazione sanitaria, gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici di cui al comma 7 e gli interventi emergenti nel corso dell'anno di cui al comma 13 sono inseriti nel Programma triennale dei lavori pubblici con indicazione delle fonti finanziarie disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.
11. Ai fini della programmazione sanitaria, gli interventi presenti nel Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici di cui al comma 7 e gli interventi emergenti nel corso dell'anno di cui al comma 13 sono inseriti nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi con indicazione delle fonti finanziarie disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.
12. Nell'ambito del piano attuativo di cui all'articolo 41, l'ente del SSR elenca separatamente gli immobili presenti nel Programma preliminare degli investimenti edili-impiantistici per i quali è prevista l'acquisizione, con indicazione delle fonti di finanziamento disponibili e dei corrispondenti cronoprogrammi finanziari fino al termine di ultimazione dell'intervento.
13. La Giunta regionale stabilisce la quota in conto capitale, da ripartire tra gli enti del SSR in misura proporzionale al valore del patrimonio indisponibile di ciascuno, finalizzata all'attuazione di interventi non previsti nel Programma triennale dei lavori pubblici, nel relativo elenco annuale e nel Programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui al comma 9 ed emergenti nel corso dell'anno di importo inferiore a 100.000 euro; tale limite non si applica per interventi di manutenzione straordinaria urgente o per acquisizione di beni mobili o tecnologici aventi caratteristiche di urgenza. Tale quota è non superiore al 10 per cento del finanziamento complessivo in conto capitale disponibile per l'anno.
14. Al fine di garantire un'attuazione organica ed efficiente della programmazione sanitaria degli interventi di investimento sul patrimonio del SSR e sugli interventi di realizzazione, riqualificazione e adeguamento di servizi e strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, è costituito, presso la Direzione centrale competente in materia di salute, un organismo denominato Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
15. Il NVISS, costituito con decreto del Direttore centrale avente competenza in materia di salute, è composto:
a) dal Direttore centrale medesimo, con funzioni di presidente;
b) da tre dirigenti della stessa Direzione centrale, con esperienza nei settori della pianificazione o programmazione sanitaria, o della programmazione socio-assistenziale e sociosanitaria o nel settore tecnico degli investimenti, individuati dal Direttore centrale medesimo.
16. I componenti del NVISS possono essere sostituiti da un loro delegato.
17. Il NVISS, tramite convocazione del Presidente, può avvalersi del supporto di componenti esterni, appartenenti all'Amministrazione regionale e/o agli enti del SSR, in ordine allo specifico livello di competenza richiesto per l'esame di particolari interventi. Il supporto dei componenti esterni è a titolo gratuito.
18. La Direzione centrale competente in materia di salute svolge funzioni di carattere istruttorio, nonché i compiti di segreteria a supporto dell'attività del NVISS.
19. Sono sottoposti al parere del NVISS i Programmi preliminari degli investimenti adottati in via preliminare ai sensi del comma 6.
20. Sono sottoposti al parere del NVISS i progetti generali o di singolo lotto funzionale, nonché le loro varianti sostanziali, relativi al patrimonio indisponibile degli enti del SSR con riferimento a:
a) il Documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito DOCFAP, come definito dal Codice dei contratti pubblici, degli interventi di ogni tipologia, esclusa la manutenzione ordinaria, di importo lavori pari o superiore a 1 milione di euro che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale;
b) i Progetti di fattibilità tecnica ed economica, di seguito PFTE, come definiti dal Codice dei contratti pubblici, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione di singolo importo lavori pari o superiore a quello definito all'articolo 50, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti pubblici.
21. Tutti gli interventi di cui al comma 20 che modificano l'organizzazione funzionale delle attività sanitarie o assistenziali presenti nella struttura o riferiti a nuove strutture che prevedano al loro interno specifiche attività di carattere sanitario o assistenziale devono essere corredati da una relazione della Direzione sanitaria dell'ente del SSR.
22. È sottoposto al parere del NVISS il PFTE ovvero, il progetto esecutivo nei casi previsti dall'articolo 41, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, nonché le varianti sostanziali, esclusa la manutenzione ordinaria, degli interventi di competenza ovvero d'iniziativa di soggetti pubblici e di soggetti privati di qualsiasi importo, che beneficiano anche parzialmente di contributo pubblico per la realizzazione dell'opera progettata, relativi a:
a) strutture residenziali e non residenziali socio-assistenziali;
b) strutture per la sanità pubblica veterinaria.
23. In caso di prescrizioni del NVISS nel parere sul PFTE, copia del progetto esecutivo è trasmessa al NVISS prima dell'avvio delle procedure per l'appalto dei lavori.
24. I pareri di cui ai precedenti commi sono comunicati al soggetto interessato entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, entro i trenta giorni successivi alla data di ricezione delle notizie o degli atti richiesti.
25. Ulteriori indirizzi sulla programmazione degli investimenti possono essere stabiliti annualmente nelle linee annuali per la gestione degli enti del SSR.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 28, L. R. 34/2015
3Parole soppresse al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 24/2016
4Parole sostituite al numero 3) della lettera a) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 24/2016
5Parole soppresse alla lettera a) del comma 8 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 24/2016
6Parole soppresse alla lettera b) del comma 8 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 24/2016
7Parole aggiunte alla lettera b) del comma 8 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 24/2016
8Comma 9 abrogato da art. 9, comma 1, lettera e), L. R. 24/2016
9Parole sostituite al comma 10 da art. 9, comma 1, lettera f), L. R. 24/2016
10Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 24/2016
11Parole sostituite al comma 23 da art. 9, comma 1, lettera h), L. R. 24/2016
12Integrata la disciplina del numero 3) della lettera b) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 22/2019
13Articolo sostituito da art. 8, comma 8, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO II
 DISPOSIZIONI CONTABILI PER IL SETTORE SANITARIO
Art. 34
 (Sistema contabile)
1. Gli enti del Servizio sanitario regionale applicano le disposizioni, i princìpi contabili e gli schemi di bilancio di cui al titolo II del decreto legislativo 118/2011 .
2. La Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con decreto del Direttore centrale può fornire indicazioni contabili di dettaglio per gli enti del Servizio sanitario regionale, nell'ambito delle disposizioni di cui al decreto legislativo 118/2011 .
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 35
 (Gestione contabile dei servizi socio-assistenziali)
1. Gli enti del Servizio sanitario regionale possono assumere la gestione di attività socio-assistenziali, su delega di singoli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi. La contabilizzazione di dette gestioni è specifica e separata rispetto a quella propria degli enti delegati.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 36
 (Gestione patrimoniale)
1. Per i beni mobili e immobili degli enti del Servizio sanitario regionale trova applicazione l' articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
2. Il patrimonio degli enti del Servizio sanitario regionale è costituito da tutti i beni ad essi appartenenti classificati in indisponibili e disponibili.
3. Il patrimonio indisponibile è costituito dai beni, mobili e immobili, usati per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti del Servizio sanitario regionale, e da quelli classificati indisponibili dalla normativa vigente.
4. Il bene indisponibile non può essere alienato né può, anche parzialmente, essere posto a garanzia di un mutuo o altra forma di indebitamento.
5. Il bene indisponibile può essere usato da altri enti pubblici o privati, per scopi compatibili con la destinazione sanitaria.
6. L'uso del bene indisponibile è deciso dal Direttore generale e l'assegnazione a terzi, pubblici o privati, può avvenire:
a) a titolo oneroso;
b) a titolo gratuito, purché l'utilizzatore persegua finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e ospedaliera.
7. L'assegnazione dei beni al patrimonio indisponibile o disponibile è effettuata dal Direttore generale, a cui compete anche il trasferimento di un bene da una categoria all'altra del patrimonio aziendale. Il trasferimento di un bene immobile indisponibile alla categoria dei beni disponibili è preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale.
8. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili a destinazione sanitaria sono assoggettati a previa autorizzazione della Giunta regionale.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 9, comma 71, L. R. 13/2019
Art. 37
 (Contributi in conto capitale)
1. I contributi e i trasferimenti in conto capitale sono finalizzati alla patrimonializzazione degli enti del Servizio sanitario regionale.
2. I contributi e i trasferimenti in conto capitale regionali e statali vengono concessi per adeguare gli enti del Servizio sanitario regionale ai requisiti strutturali, tecnologici minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche.
3. L'accettazione di donazioni e atti di liberalità riguardanti beni durevoli è disposta dal Direttore generale. Le tipologie di beni biomedicali donati devono essere presenti nel Programma preliminare degli investimenti per acquisizioni di beni mobili e tecnologici e suoi aggiornamenti di cui all'articolo 33.
4. In conformità alla programmazione sanitaria statale e regionale, come contenuta negli atti di programmazione approvati della Giunta regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del SSR finanziamenti, nella forma di contributi e trasferimenti, in conto capitale nella misura del 100 per cento della spesa necessaria per interventi d'investimento.
5. Gli enti del SSR adottano gli atti di programmazione e i loro aggiornamenti secondo quanto previsto dall'articolo 33, commi 10 e 11, a seguito dell'atto di concessione del finanziamento.
6. Negli atti di programmazione e loro aggiornamenti, gli enti del SSR sono tenuti a programmare interamente l'utilizzo delle risorse concesse ai sensi del comma 4.
7. Gli enti del SSR comunicano gli aggiornamenti dei cronoprogrammi di avanzamento fisico e finanziario relativi agli interventi di investimento oggetto dei decreti di concessione di cui al comma 5 in sede di report di cui al Capo IV.
8. I contributi di cui al comma 4 sono erogati, previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario. Per gli interventi edili-impiantistici sono riconoscibili anche gli importi relativi alle spese generali e tecniche. I trasferimenti in conto capitale di cui al comma 4 sono erogati nella misura del 100 per cento con l'atto di concessione.
9. La rendicontazione degli interventi di investimento degli enti del SSR è costituita dalla certificazione del legale rappresentante dell'ente della regolare attuazione e completamento degli interventi previsti e dalle ulteriori certificazioni e documentazioni eventualmente previste dal decreto di concessione oltre che dell'elenco degli investimenti effettuati.
10. La rendicontazione è approvata dalla Direzione centrale competente che attesta la presenza di tutte le certificazioni e documentazioni di cui al comma 9. Le certificazioni e le documentazioni trasmesse a titolo di rendiconto sono oggetto di controllo a campione.
10 bis.  
( ABROGATO )
11. Per gli interventi di investimento programmati prima dell'anno 2016 continua a trovare applicazione l'articolo 4, commi da 7 a 14, della legge regionale 4/2001.
11 bis. Le risorse finanziarie relative ai piani di investimento degli enti del Servizio sanitario regionale, programmati prima dell'anno 2016, sono trasferite in via definitiva qualora dalla documentazione in atti sia accertata l'avvenuta presentazione della relativa rendicontazione.
11 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti finali in relazione agli atti di concessione riferiti ai piani di investimento di cui al comma 11 bis e, per le quote anticipate ai sensi dell' articolo 4, comma 9, della legge regionale 4/2001 in misura inferiore al 100 per cento, a erogare il relativo saldo.
11 quater. Le eventuali economie contributive determinate dall'applicazione dei commi 11 bis e 11 ter vengono utilizzate dagli enti del Servizio sanitario regionale per altre tipologie di interventi di investimento.
11 quinquies. Fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, i beneficiari, a completamento degli interventi di cui al comma 11 quater, in deroga a quanto previsto dall' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale attestano l'utilizzo delle relative somme e la loro regolare esecuzione. Resta ferma la facoltà da parte dell'Amministrazione regionale di richiedere ai beneficiari l'esibizione della documentazione comprovante la realizzazione degli interventi previsti dal comma 11 quater.
12.  
( ABROGATO )
12 bis. Al saldo dei finanziamenti per gli interventi di investimento nel settore sanitario programmati prima dell'anno 2016 classificati, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge regionale 4/2001:
a) di <<rilievo aziendale>>, di cui all'articolo 4, comma 7, lettere a) e c), si provvede sulla base della presentazione della certificazione di cui al comma 9;
b) di <<rilievo regionale>> si provvede previa richiesta annuale del legale rappresentante dell'ente, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Comma 12 bis aggiunto da art. 8, comma 4, L. R. 14/2016
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 31/2017
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 31/2017
5Parole aggiunte al comma 4 da art. 9, comma 8, lettera c), L. R. 31/2017
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 9, comma 8, lettera d), L. R. 31/2017
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 9, comma 8, lettera e), L. R. 31/2017
8Parole sostituite al comma 8 da art. 9, comma 8, lettera f), L. R. 31/2017
9Comma 10 bis aggiunto da art. 9, comma 8, lettera g), L. R. 31/2017
10Comma 11 bis aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 12/2018
11Comma 11 ter aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 12/2018
12Comma 11 quater aggiunto da art. 11, comma 5, L. R. 12/2018
13Comma 11 quinquies aggiunto da art. 9, comma 8, L. R. 25/2018
14Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
16Comma 3 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
17Comma 4 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
18Comma 5 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
19Comma 6 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
20Comma 7 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
21Comma 8 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
22Comma 9 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
23Comma 10 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
24Comma 11 sostituito da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
25Comma 10 bis abrogato da art. 8, comma 4, lettera a), L. R. 16/2023 , a seguito della sostituzione dell'art. 37, commi da 3 a 11, L.R. 26/2015, con effetto dall'1/1/2024.
26Comma 12 abrogato da art. 8, comma 4, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
27Comma 12 bis sostituito da art. 8, comma 4, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 38
 (Indebitamento)
1. È fatto divieto agli enti del Servizio sanitario regionale di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento finanziario, ad eccezione:
a) dell'anticipazione da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore della produzione previsto nel bilancio preventivo annuale;
b) della contrazione di mutui o dell'accensione di altre forme di credito, nonché dell'utilizzo della locazione finanziaria e della finanza di progetto per il finanziamento degli investimenti patrimoniali.
2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1, lettera b), è autorizzato dalla Giunta regionale.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 39
 (Risultati d'esercizio)
1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 30 del decreto legislativo 118/2011 , la Giunta regionale dispone l'impiego del risultato positivo di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
Art. 40
 (Libri obbligatori)
1. Gli enti del Servizio sanitario regionale tengono obbligatoriamente i seguenti libri:
a) il libro-giornale, che rileva ogni registrazione di contabilità generale;
b) il libro degli inventari;
c) il libro dei beni ammortizzabili;
d) il libro delle deliberazioni del Direttore generale;
e) il libro delle adunanze del Collegio sindacale.
2. Il libro degli inventari contiene l'indicazione e la valutazione di tutte le attività e passività relative all'ente, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali.
3. All'interno del libro dei beni ammortizzabili vanno annotate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali registrate, tenendo distinte quelle attinenti all'attività sanitaria da quelle concernenti i servizi socio-assistenziali.
4. Il libro delle deliberazioni del Direttore generale è costituito dalla raccolta degli atti adottati dal Direttore nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e organizzazione.
5. Il libro delle adunanze del Collegio sindacale riporta i verbali delle riunioni del Collegio sindacale.
6. Ulteriori indicazioni sui libri obbligatori possono essere definite dalla Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia con propri atti.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
CAPO III
 PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Art. 41
 (Programmazione economica annuale)
1. La programmazione economica degli enti del Servizio sanitario regionale viene predisposta annualmente, in coerenza con la pianificazione e la programmazione della Regione.
2. Ai fini della programmazione economica il piano attuativo di cui all'articolo 32 contiene obbligatoriamente:
a) il bilancio preventivo economico annuale, come disciplinato dal decreto legislativo 118/2011 , che include il conto economico preventivo e il piano dei flussi di cassa prospettici;
b) la nota illustrativa;
c) il Programma triennale dei lavori pubblici e il Programma triennale di acquisti di beni e servizi, nonché gli Elenchi annuali che definiscono gli investimenti da effettuare e le relative fonti di finanziamento;
d) la relazione redatta dal Direttore generale;
e) il conto economico preventivo dei Presidi ospedalieri;
f) la programmazione del personale.
(2)
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 8, comma 8, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 42
 (Gestione per budget)
1. Il bilancio preventivo economico annuale degli enti del Servizio sanitario regionale prevede l'applicazione di una gestione per budget.
2. All'interno degli enti del Servizio sanitario regionale sono individuate le unità di budget, per le quali sono definiti gli obiettivi e le risorse assegnate.
3. I Dirigenti responsabili delle unità di budget rispondono al Direttore generale del raggiungimento degli obiettivi e dell'utilizzo delle risorse assegnate.
4. Il Direttore generale è responsabile del budget generale degli enti. A tal fine, predispone gli interventi organizzativi e procedurali necessari all'attuazione del metodo di budget.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
CAPO IV
 IL SISTEMA DI CONTROLLO
Art. 43
 (Processo di controllo)
1. Il processo di controllo della gestione degli enti del Servizio sanitario regionale si articola in:
a) controllo trimestrale di cui all'articolo 44;
b) controllo annuale.
2. Gli obiettivi di performance degli enti del Servizio sanitario regionale sono monitorati dall'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui all' articolo 3 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), e detti enti possono presentare proposte di modifica in sede di rendicontazione trimestrale.
3. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute fornisce agli enti del Servizio sanitario regionale indicazioni operative ai fini del controllo di cui al comma 1.
4. Il processo di controllo della gestione dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute di cui al comma 1 è effettuato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 8, comma 11, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Articolo sostituito da art. 56, comma 1, L. R. 22/2019
Art. 44
 (Controllo trimestrale della gestione)
1. Il Direttore generale è responsabile del risultato della gestione aziendale e ad esso competono, in particolare, i poteri e le attività di cui all' articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 502/1992 .
2. Ai fini di cui al comma 1, il Direttore generale valuta, con periodicità almeno trimestrale l'andamento dei costi rispetto agli obiettivi di budget.
3. Il Direttore generale approva e trasmette con immediatezza all'Azienda regionale di coordinamento per la salute i report trimestrali rispettivamente entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 31 ottobre.
4. L'Azienda regionale di coordinamento per la salute utilizza i rendiconti di cui al comma 3 al fine del progressivo controllo sull'andamento degli enti del Servizio sanitario regionale rispetto al piano attuativo di cui all'articolo 32 e produce trimestralmente alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità un rapporto complessivo del Servizio sanitario regionale, anche in relazione agli investimenti.
5. La Giunta regionale approva, definendo gli eventuali interventi correttivi per l'anno in corso, il primo, il secondo e il terzo rendiconto trimestrale degli enti del Servizio sanitario regionale.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 8, comma 12, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 8, comma 13, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Articolo sostituito da art. 57, comma 1, L. R. 22/2019
Art. 45
 (Rendiconti trimestrali)
1. I rendiconti trimestrali riguardano esclusivamente tutti gli aspetti della gestione dell'attività sanitaria degli enti del Servizio sanitario regionale ed evidenziano l'andamento gestionale, i risultati ottenuti e gli eventuali scostamenti, in particolare sotto il profilo della programmazione economica, rispetto al piano attuativo.
2. I rendiconti trimestrali sono predisposti ai sensi delle indicazioni di cui all'articolo 43, comma 2.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 58, comma 1, L. R. 22/2019
3Parole sostituite al comma 1 da art. 58, comma 1, L. R. 22/2019
4Parole sostituite al comma 2 da art. 58, comma 1, L. R. 22/2019
Art. 46
 (Controllo annuale)
1. Il controllo annuale è volto a:
a) verificare i risultati di ciascun ente del Servizio sanitario regionale e del Servizio sanitario regionale nel suo complesso;
b) predisporre gli opportuni interventi correttivi per perseguire la coerenza tra gli obiettivi assegnati e le azioni intraprese in relazione alla pianificazione e programmazione regionale;
c) rendere pubblici i risultati della gestione.
2. Gli strumenti per il controllo annuale sono in particolare, come disciplinati dal decreto legislativo 118/2011 :
a) il bilancio di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale;
b) il bilancio del Servizio sanitario regionale consolidato.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.
CAPO V
 ABROGAZIONI
Art. 47
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli da 2 a 10, l'articolo 15, l'articolo 19, gli articoli da 21 a 27, gli articoli da 30 a 37, gli articoli 47 e 48, della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);
b) l' articolo 15 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria).
TITOLO IV
 NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 48
 (Norme transitorie)
1. Le disposizioni del capo IX della legge regionale 21/2007 continuano ad applicarsi al rendiconto per l'esercizio 2015.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la data e le modalità di applicazione alle singole gestioni fuori bilancio delle norme del decreto legislativo 118/2011.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 31/2017
2Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 31/2017
Art. 49
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui ai titoli I e III hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.