LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 3
 (Relazione politico-programmatica regionale)
1. Per l'esercizio 2016, in luogo del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) previsto dall' articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 118/2011 , la Regione adotta la Relazione politico-programmatica regionale (RPPR), di cui all' articolo 7 della legge regionale 21/2007 , riferendosi, per la seconda parte, alla nuova articolazione del bilancio per missioni e programmi.
Note:
1L'articolo ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 come stabilito all'art. 49, comma 2 della presente legge.