LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 novembre 2015, n. 26

Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/11/2015
Materia:
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 12
 (Reiscrizione residui perenti)
1. Alla legge regionale 21/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 7 ter dell'articolo 18 è abrogato;

b)
il comma 3 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:
<<3. Le somme impegnate sono conservate nel conto dei residui negli esercizi successivi a quello cui l'impegno si riferisce.>>;

c)
il comma 4 dell'articolo 51 è abrogato.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare in bilancio i residui perenti annotati nel conto del patrimonio alla data dell'1 gennaio 2015 che non risultino essere stati successivamente cancellati o reiscritti.
3. Con proprio decreto l'Assessore regionale competente in materia di bilancio dispone il prelevamento delle somme necessarie all'attuazione del comma 2 dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unità di bilancio e capitoli.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si fa fronte con i fondi stanziati sull'unità di bilancio 10.5.1.1173 e sui capitoli 9685 e 9686 e sull'unità di bilancio 10.5.2.1173 e sui capitoli 9691, 9692 e 9693 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.