LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

CAPO I
 FONDO DI PROGETTAZIONE ENTI LOCALI
Art. 3
  (Anticipazioni finanziarie per progettazione di opere pubbliche. Modifiche all'articolo 4, commi 54 e 55, della legge regionale 27/2014 )
1. All' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 54 è sostituito dal seguente:
<<54. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione economico-finanziaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti locali anticipazioni finanziarie, in numero massimo di una per ente locale, finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva e esecutiva di opere pubbliche.>>;

b)
il comma 55 è sostituito dal seguente:
<<55. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 54 sono assegnate con procedimento a sportello in un'unica soluzione, in seguito all'istruttoria d'ufficio che verifica l'ammissibilità della domanda. Le anticipazioni finanziarie vengono concesse nella misura dell'80 per cento su presentazione della documentazione relativa all'affidamento dell'incarico e sono erogate compatibilmente con le esigenze degli spazi patto dell'ente. Sono restituite, o compensate con commutazione in entrata, senza interessi, entro un mese dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori, dal soggetto beneficiario che, contestualmente, provvede alla consegna di una copia del progetto in visione. Il mancato rispetto degli obblighi del beneficiario comporta la restituzione dell'anticipazione finanziaria e il pagamento degli interessi legali dalla data di erogazione dell'anticipazione, nonché l'esclusione da ulteriori anticipazioni finanziarie ai sensi del presente articolo. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, l'organo concedente può concedere una proroga del termine per la restituzione dell'anticipazione e per la consegna di copia del progetto. In seguito alla restituzione dell'anticipazione finanziaria l'ente locale può presentare una nuova domanda.>>.

2.
Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 54, della legge regionale 27/2014 , come sostituito dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unita di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2144 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 con la denominazione " Anticipazioni finanziarie agli enti locali finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di progettazioni preliminare, definitiva e esecutiva di opere pubbliche - concessioni di crediti ad amministrazioni locali ".

3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 2122 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.