LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 9
 (Conferma contributi al Comune di Remanzacco)
1. Al fine di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dal patto di stabilità e per il migliore utilizzo delle risorse, a fronte delle mutate esigenze segnalate dal Comune di Remanzacco, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi con decreti, 16 febbraio 2009, n. 102, e 4 ottobre 2012, n. 4667, al medesimo Comune, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e concernenti il finanziamento di lavori sulle aree contigue "Broilo" e "Bertoni", per la realizzazione di un intervento integrato e congiunto nell'ambito della riqualificazione del centro storico di Remanzacco.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Remanzacco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio edilizia, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente in materia di edilizia fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa con il provvedimento di conferma del contributo.