LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 33
 (Conferma contributi per interventi di realizzazione di piste ciclabili in Comune di Moimacco)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Moimacco il contributo di 12.500 euro concesso ed erogato con decreto 15 ottobre 2007, PMT/748/VS.0.14.2, per interventi in materia di sicurezza stradale, quale rimborso di quota parte di finanziamento per la realizzazione di una pista ciclabile in affiancamento alle vie Chiarandis e Butinius complementare delle ciclovie regionali FVG - 1 e FVG - 3 da realizzare nell'ambito degli interventi dell'Associazione intercomunale del Cividalese.
2. Ai fini di cui al comma 1, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune di Moimacco presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio infrastrutture di trasporto e telecomunicazioni, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della relazione sullo stato di avanzamento dell'opera. Il decreto di conferma del contributo fissa i nuovi termini di rendicontazione.