LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

TESTO VIGENTE dal 17/03/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2015
Materia:
410.05 - Pianificazione territoriale
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime

Art. 18
 (Conferma di contributo al Comune di Staranzano per interventi di impiantistica sportiva)
1. L'Amministrazione regionale in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme in materia di patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo concesso al Comune di Staranzano ai sensi della legge regionale 8/2003 di 17.500 euro annui per dieci anni entro il limite della spesa di 175.000 euro a favore del medesimo Comune per la realizzazione di interventi di adeguamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Staranzano presenta, entro il 31 dicembre 2015, domanda di conferma e conversione del contributo alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, corredata della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione del contributo;
b) relazione illustrativa degli interventi da realizzare e relativo preventivo di spesa;
c) cronoprogramma dell'intervento, così come previsto dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002 .
3. Il Comune di Staranzano, previa richiesta alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, può chiedere l'erogazione delle annualità maturate alla data della richiesta stessa, secondo quanto previsto dall' articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002 .
4. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo.