LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari

CAPO IX
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 12
 (Norma transitoria in materia di assegno vitalizio)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla medesima data prevista al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 3 bis, della legge regionale 38/1995 , e di cui all' articolo 7, comma 4, della legge regionale 13/2003 .
Art. 13
 (Norma transitoria in materia di riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
1. In sede di prima applicazione, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia già in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 14
 (Norma transitoria in materia di esercizio dell'opzione)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge il titolare dell'assegno vitalizio e della sua quota abbia già assunto una delle cariche previste al comma 1, l'opzione ivi prevista deve essere esercitata entro centoventi giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi, la sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione prevista al comma 3 da parte del titolare dello stesso ovvero, in caso di mancata comunicazione, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avviene la scadenza del termine previsto dal presente articolo.
Art. 15
 (Norma transitoria in materia di restituzione dei contributi pro vitalizio)
1. Il termine di dieci mesi previsto al comma 6 quater dell'articolo 17 della legge regionale 18/2011 , come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), si applica alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter del medesimo articolo 17 della legge regionale 18/2011 alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.