LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

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Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari

CAPO II
Art. 5
  (Modifiche agli articoli 14, 16 e 17 della legge regionale 38/1995 )
1.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 38/1995 , dopo le parole << o ad altro Consiglio regionale >>, sono aggiunte le seguenti: << ovvero venga nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale >>.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) le parole << o il convivente "more uxorio" che abbia i requisiti di impegno e di stabilità indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale >> sono soppresse;

b)
la lettera c) è abrogata.

3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 38/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << o del convivente "more uxorio" >> sono soppresse;

b)
le parole << tra i figli in parti uguali >> sono sostituite dalle seguenti: << in parti uguali tra i figli aventi i requisiti previsti all'articolo 16 >>;

c)
dopo le parole << tra gli altri figli >> sono aggiunte le seguenti: << aventi i requisiti previsti all'articolo 16 >>.