LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2

Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 38/1995, 13/2003, 18/2011 e 3/2014.

TESTO VIGENTE dal 01/05/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  19/02/2015
Materia:
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari

Art. 13
 (Norma transitoria in materia di riduzione temporanea dell'assegno vitalizio)
1. In sede di prima applicazione, qualora il beneficiario dell'assegno e della sua quota sia già in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, deve essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.