LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

CAPO VII
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO ALLE IMPRESE
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 3, L. R. 11/2020 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 bis, della L.R. 2/2012.
Art. 46
1.
Al comma 6 dell'articolo 12 bis della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), le parole << di cui all' articolo 2 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le Iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002 ) >> sono sostituite dalle seguenti: << competente ai sensi della normativa regionale vigente in materia di amministrazione del Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia) >>.

Art. 47
1.
Al comma 34 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2007 , le parole << , anche tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6, commi da 93 a 97, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 ) >> sono abrogate.

Art. 48
 (Estensione a Finreco delle risorse regionali destinate ai Confidi)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare le risorse di cui all' articolo 7, comma 34, della legge regionale 1/2007 , anche al Consorzio regionale garanzia fidi società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) di cui all' articolo 13, comma 15, della legge regionale 2/2012 .
2.
In relazione al disposto di cui al comma 1, all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 nella denominazione del capitolo 7808, dopo le parole << e di servizio alla produzione >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché al Consorzio Regionale Garanzia Fidi società cooperativa a responsabilità limitata - finanziaria regionale della cooperazione (Finreco) >>.

Art. 49
1.
Al comma 69 bis dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dopo le parole << nell'Accordo per il credito 2013 siglato l'1 luglio 2013 >> sono inserite le seguenti: << , nonché nell'Accordo per il credito 2015 siglato il 31 marzo 2015 >>.