LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 19

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/07/2015
Materia:
210.02 - Foreste
220.01 - Industria
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
220.03 - Artigianato
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
320.06 - Veterinaria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
440.07 - Fonti energetiche

Art. 52
  (Modifiche alla legge regionale 19/2012 )
1. Alla legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 34 le parole << apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - >> sono soppresse;

b)
alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole << servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui, laddove possibile, almeno uno con servizio igienico per diversamente abili - >> sono soppresse;

c)
alle lettere e) e f) del comma 1 dell'articolo 34 le parole << pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt >> sono soppresse;

d)
i commi 6 e 7 dell'articolo 37 sono abrogati;

e) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 41 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole << due anni >> sono sostituite dalle seguenti: << quattro anni >>;

2)
le parole << con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6 >> sono soppresse;

f)
i commi 1 e 2 dell'articolo 43 sono abrogati;

g)
al comma 3 dell'articolo 43 le parole << ai commi 1 e 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 42, comma 4 >>;

h)
il comma 5 dell'articolo 52 è abrogato.