LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE
Art. 18
 (Obblighi di finanza pubblica)
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 2 bis, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 2, il presente capo disciplina gli obblighi di finanza pubblica degli enti locali della Regione.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con deliberazione definisce i termini e le modalità per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 19
 (Definizione degli obblighi di finanza pubblica degli enti locali)
1. Gli enti locali sono tenuti ad assicurare:
a) l'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 20;
b) la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21;
c) la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.
(7)
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 25/2015
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 13, L. R. 33/2015
3Comma 3 bis abrogato da art. 50, comma 3, L. R. 3/2016
4Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 12, comma 6, L. R. 37/2017
5Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 44/2017
6Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
7Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 2, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 20
 (Equilibrio di bilancio)
1. L'equilibrio di bilancio è previsto e disciplinato dalla normativa statale.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 10 da art. 6, comma 2, L. R. 33/2015
2Integrata la disciplina del comma 11 da art. 6, comma 2, L. R. 33/2015
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 14, lettera a), L. R. 33/2015
4Comma 1 sostituito da art. 6, comma 14, lettera b), L. R. 33/2015
5Comma 3 sostituito da art. 6, comma 14, lettera c), L. R. 33/2015
6Comma 4 abrogato da art. 6, comma 14, lettera d), L. R. 33/2015
7Comma 5 sostituito da art. 6, comma 14, lettera e), L. R. 33/2015
8Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 14, lettera f), L. R. 33/2015
9Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 14, lettera g), L. R. 33/2015
10Comma 9 sostituito da art. 6, comma 14, lettera h), L. R. 33/2015
11Comma 9 bis aggiunto da art. 6, comma 14, lettera i), L. R. 33/2015
12Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 14, lettera j), L. R. 33/2015
13Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 14, lettera k), L. R. 33/2015
14Parole sostituite al comma 12 da art. 6, comma 14, lettera l), L. R. 33/2015
15Parole soppresse al comma 13 da art. 6, comma 14, lettera m), L. R. 33/2015
16Comma 14 abrogato da art. 6, comma 14, lettera n), L. R. 33/2015
17Parole sostituite al comma 15 da art. 6, comma 14, lettera o), L. R. 33/2015
18Parole aggiunte al comma 9 da art. 33, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016
19Parole sostituite al comma 15 da art. 33, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016
20Parole sostituite al comma 11 da art. 9, comma 19, L. R. 14/2016
21Comma 11 bis aggiunto da art. 9, comma 20, L. R. 14/2016
22Integrata la disciplina del comma 11 da art. 9, comma 21, L. R. 14/2016
23Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 27, L. R. 14/2016
24Parole aggiunte alla lettera a) del comma 5 da art. 9, comma 31, L. R. 14/2016
25Integrata la disciplina della lettera a) del comma 5 da art. 9, comma 32, L. R. 14/2016
26Comma 5 bis aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
27Comma 5 ter aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
28Comma 5 quater aggiunto da art. 10, comma 3, L. R. 24/2016
29Comma 2 abrogato da art. 10, comma 10, lettera a), L. R. 31/2017
30Lettera a) del comma 10 sostituita da art. 10, comma 10, lettera b), L. R. 31/2017
31Comma 11 ter aggiunto da art. 10, comma 10, lettera c), L. R. 31/2017
32Parole sostituite al comma 15 da art. 10, comma 10, lettera d), L. R. 31/2017
33Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 15, L. R. 31/2017
34Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 16, L. R. 31/2017
35Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 19, L. R. 44/2017
36Vedi la disciplina transitoria del comma 9, stabilita da art. 10, comma 27, L. R. 20/2018
37Comma 5 quater abrogato da art. 10, comma 50, L. R. 20/2018
38Parole soppresse alla lettera c) del comma 6 da art. 9, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
39Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
40Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 5, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
41Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 15, L. R. 13/2019
42Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 4, L. R. 9/2020
43Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
44Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 1, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 21
 (Sostenibilità del debito)
1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), gli enti locali assicurano la sostenibilità del debito mantenendo il medesimo entro un valore soglia.
2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale fra la spesa per rimborso di prestiti e le entrate correnti, calcolato con i dati relativi al rendiconto di gestione e desunto dal "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all' articolo 18 bis del decreto legislativo 118/2011 .
3. Il valore soglia può essere differenziato per classe demografica.
4. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità del debito.
5. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
6. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 5 è di sei anni.
7. Gli enti locali che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 possono incrementare il proprio debito fino al raggiungimento del valore soglia.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 15, L. R. 33/2015
2Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 9, comma 18, L. R. 14/2016
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 12/2018
4Integrata la disciplina della lettera c) del comma 3 da art. 4, comma 2, L. R. 12/2018
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 1, L. R. 9/2020
6Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 22
 (Sostenibilità della spesa di personale)
1. Gli enti locali assicurano la sostenibilità della spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi e al netto dell'IRAP, mantenendo la medesima entro un valore soglia.
2. Il valore soglia è determinato quale rapporto percentuale tra la spesa di personale come definita al comma 1 e la media degli accertamenti riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.
3. Il valore soglia può essere differenziato per classi demografiche.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all' articolo 110 del decreto legislativo 267/2000 .
5. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 18, comma 2, il valore soglia di cui al comma 1, le classi demografiche, la modulazione e differenziazione del valore soglia rispetto al valore medio per classe demografica, nonché altri aspetti relativi al parametro di sostenibilità della spesa di personale.
6. La Giunta regionale, nella deliberazione di cui al comma 5, tiene conto, prevedendo opportuni correttivi al calcolo del valore soglia, delle specificità dei servizi erogati dagli enti locali del Friuli Venezia Giulia.
7. Gli enti locali che si collocano al di sopra del valore soglia di cui al comma 1 adottano le misure necessarie per conseguire il predetto valore entro cinque anni, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è rilevato il superamento.
8. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione il termine di cui al comma 7 è di sei anni.
9. Le Aziende per i servizi alla persona e le Aziende sanitarie, enti delegati alla realizzazione del Servizio sociale dei Comuni ai sensi della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), presso le quali sono costituite le piante organiche aggiuntive, osservano i limiti previsti dal comma 1, in relazione al personale riferito alla gestione del servizio sociale. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 2, sono definiti termini e modalità per tali enti.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 6, comma 16, L. R. 33/2015
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016
3Parole soppresse al comma 1 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016
4Parole sostituite al comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 3/2016
5Comma 3 bis aggiunto da art. 33, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 3/2016
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 52, comma 7, L. R. 20/2016
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 10, L. R. 24/2016
8Integrata la disciplina del comma 1 da art. 10, comma 26, L. R. 20/2018
9Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 6, L. R. 9/2020
11Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 22 bis
 (Monitoraggio regionale degli obblighi di finanza pubblica)
1. Per la verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22 e per l'acquisizione di elementi utili al Sistema regionale integrato sono previsti monitoraggi sui dati relativi ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione. Possono essere altresì effettuati monitoraggi infrannuali.
2. Il monitoraggio previsto in relazione all'articolo 22 ha, altresì, l'obiettivo di valutare gli effetti complessivi e di impatto in relazione alla spesa di personale degli enti locali sul Sistema integrato.
3. In relazione alle risultanze del monitoraggio di cui al comma 2, possono essere previste modifiche ai valori soglia, nonché al regime sanzionatorio previsto all'articolo 22 ter.
4. L'ufficio regionale competente definisce con provvedimento gli aspetti operativi connessi all'attività di monitoraggio e approva la relativa modulistica.
5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione inviati dagli enti locali alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 l'ufficio regionale competente si avvale, oltre che dei dati inviati alla BDAP, anche di ulteriori informazioni che gli enti locali sono tenuti ad inviare alla Banca dati regionale, utilizzando specifica modulistica, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Per gli eventuali monitoraggi infrannuali i termini per l'invio dei dati sono stabiliti di volta in volta dall'ufficio regionale competente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Comma 1 sostituito da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022
3Comma 5 sostituito da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022
Art. 22 ter
 (Mancato rientro al di sotto dei valori soglia di riferimento)
1. Gli enti locali non possono contrarre nuovo debito se, decorso il termine previsto all'articolo 21, commi 5 e 6, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 21, comma 1.
2. Gli enti locali non possono assumere personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale se, decorso il termine previsto all'articolo 22, commi 7 e 8, non hanno ricondotto il parametro di sostenibilità entro il valore soglia di riferimento di cui all'articolo 22, comma 1.
3. I divieti di cui ai commi 1 e 2 operano sino a quando l'ente non ha ricondotto i due parametri ivi previsti entro il valore soglia di riferimento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 20/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.