LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 52
 (Norme transitorie in materia di enti deficitari e dissestati)
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 3:
a) trova applicazione la normativa statale in materia;
b) con decreto del Presidente della Regione su proposta della Giunta regionale è nominato l'organo straordinario di liquidazione e sono fissati eventuali compensi.
2. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'articolo 32, la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all' articolo 27, comma 1, della legge regionale 23/1997 , sono curati dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.