LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 50
 (Norma per l'individuazione provvisoria dell'organo di revisione economico-finanziaria e del responsabile finanziario delle Unioni territoriali intercomunali)
1. Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all' articolo 15 della legge regionale 26/2014 .
2. Il comma 1 non trova applicazione nei casi previsti nell'articolo 39, comma 1, e nell'articolo 40, comma 5, della legge regionale 26/2014 .