LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 11
 (Finalità dei trasferimenti regionali a favore degli enti locali)
1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 e conformemente alla previsione dell'articolo 8, comma 5, la Regione finanzia gli enti locali per:
a) assicurare un adeguato livello di funzionalità degli enti locali, promuovendo la gestione di funzioni attraverso modalità organizzative sovracomunali e di area vasta e sostenendo il riassetto organizzativo connesso alla fusione tra comuni;
b) garantire forme di perequazione a vantaggio degli enti locali territorialmente ed economicamente meno favoriti, con riferimento sia ai bisogni che alla carenza di adeguate risorse proprie;
c) valorizzare lo sviluppo armonico e la competitività e l'attrattività del territorio locale per una migliore vivibilità e per il benessere equo e sostenibile delle comunità locali;
d) promuovere l'attuazione di buone pratiche per aumentare la partecipazione dei cittadini, quale l'applicazione del bilancio partecipativo;
e) perseguire l'obiettivo di razionalizzazione e ottimale gestione della spesa pubblica.