LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18

La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonchè modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/08/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
130.05 - Polizia locale urbana e rurale
130.07 - Funzioni delegate
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità

Art. 1
 (Oggetto)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e delle relative norme di attuazione, in particolare l' articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), con la presente legge definisce i principi e le disposizioni in materia di finanza locale.
2. I principi e le disposizioni della presente legge, in coordinamento con l'assetto della finanza regionale, concorrono alla realizzazione del funzionamento del Sistema integrato, di cui all'Accordo tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia firmato il 25 febbraio 2019, cui sono parte, oltre all'ente Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni.
3. Le norme della presente legge non possono essere modificate o integrate se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 19/2019