LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/05/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 3
 (Partecipazione ai lavori del CAL)
1. Ai fini della valorizzazione e della salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale, partecipa ai lavori del CAL con diritto di parola un rappresentante per ciascuna Assemblea di comunità linguistica di cui all' articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), designato dalla rispettiva Assemblea. La consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui all' articolo 21, comma 4, della legge regionale 26/2014 , attinente alle rispettive minoranze, qualora relativa ad atti di cui all'articolo 8 della presente legge, si realizza mediante la partecipazione dei rappresentanti delle suddette Assemblee ai lavori del CAL con diritto di voto.
2. I Presidenti dell'Associazione regionale Comuni del Friuli Venezia Giulia (ANCI FVG) e dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani del Friuli Venezia Giulia (UNCEM FVG) o loro delegati partecipano, con diritto di parola, alle sedute del CAL.
3. Ai lavori del CAL presenziano i componenti della Giunta regionale o del Consiglio regionale proponenti degli atti sottoposti all'esame.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 19/2018