LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/05/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 12
 (Procedimento di formazione dell'intesa)
1. Il CAL esprime l'assenso all'intesa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, di norma a conclusione dell'istruttoria effettuata dalla commissione competente.
2. Il CAL può avanzare proposte di modifica o integrazione dei disegni di legge, le quali sono sottoposte alla Giunta regionale.
3. Qualora entro venti giorni dal ricevimento dell'atto soggetto a esame non si raggiunga l'intesa a seguito dell'intervenuta negoziazione tra le parti, la Giunta regionale, all'unanimità, può prescinderne, con espressa e adeguata motivazione, dandone comunicazione al CAL e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del CAL.
4. L'intesa è sancita in sede di riunione del CAL dal rappresentante della Giunta regionale e dal Presidente del CAL. L'intesa può essere sancita in forma semplificata, anche mediante scambio di corrispondenza, qualora riguardi atti per i quali il CAL abbia proposto modifiche o integrazioni, secondo le modalità operative definite nel regolamento interno.