LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 maggio 2015, n. 12

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  30/05/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali

Art. 1
 (Consiglio delle autonomie locali)
1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (di seguito CAL) quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.
2. Il CAL è l'organo di rappresentanza istituzionale e unitaria degli enti locali del Friuli Venezia Giulia attraverso il quale essi partecipano alla programmazione, elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche regionali.
3. Presso il CAL ha luogo la concertazione fra l'Amministrazione regionale, gli enti locali e i soggetti portatori di interessi.
4. Il CAL costituisce sede di confronto, coordinamento, proposta, approfondimento e informazione sulle tematiche di interesse degli enti locali. Il CAL e gli organi della Regione informano la loro attività istituzionale al principio di leale collaborazione.
5. Il CAL ha sede nella città di Udine e si avvale di una struttura operativa alle dipendenze funzionali del Presidente del CAL.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 1, L. R. 21/2019