LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

CAPO II
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 61
 (Disposizioni sulle istanze di riconoscimento o di concessione preferenziale)
1. Sono fatte salve le istanze intese a far valere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua o il diritto alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 238/1999 , presentate entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell' articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 .
2. Il riconoscimento o le concessioni preferenziali scadono al 31 dicembre 2025.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 6/2019
Art. 61 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 31/2017
2Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 3/2018
Art. 61 ter
 (Cooperative idroelettriche storiche)
1. Le concessioni per derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico con potenza nominale media di concessione inferiore a 3.000 KW, che prima del 26 luglio 2010 erano già state rilasciate a cooperative storiche, come definite dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 79/1999 , e dal testo integrato sulle cooperative elettriche di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico del 26 luglio 2010, n. ARG/elt 113/10, possono essere rinnovate direttamente dal dirigente della struttura regionale competente in materia. Presupposto a tal fine è che la cooperativa storica sia in possesso dei requisiti previsti, che sia aperta a tutti i ricadenti nella zona di distribuzione e che si dichiari interessata al rinnovo della concessione.
2. Anche nel caso di cui al comma 1 le quantità d'acqua derivabili sono definite dalla direzione centrale competente in materia sulla base delle indicazioni dei piani di settore e delle informazioni disponibili.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 24, L. R. 31/2017
Art. 61 quater
 (Disposizioni per il personale regionale addetto alla vigilanza)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in comodato al personale regionale addetto alla vigilanza degli argini dei corsi d'acqua gli alloggi demaniali disponibili o acquisiti al demanio regionale per le finalità della presente legge. Le spese di manutenzione ordinaria e di gestione degli alloggi demaniali sono a carico dei dipendenti cui gli stessi sono concessi in comodato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, lettera z), L. R. 3/2018
Art. 62
 (Norme transitorie)
1. L'efficacia delle seguenti norme è differita:
a) per l'articolo 11 all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a);
b) per l'articolo 15, comma 1, lettere c), d) ed e), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 59, comma 1;
c) per l'articolo 16, comma 1, lettere a) e b), nonché comma 3, lettere a) e b), all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 59, comma 1;
d) per l'articolo 19, comma 1, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera h), nonché per l'articolo 19, comma 4, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d);
e) per l'articolo 21, commi 4 e 9, nonché per gli articoli 23, 24 e 25, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3) e per l'articolo 21, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e);
f) per l'articolo 30, comma 8, all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4);
g) per l'articolo 37, commi 3, 4 e 5, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera i);
h) per l'articolo 40, comma 5, alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera j);
i) per l'articolo 43, eccettuati i commi 13 e 14, e per l'articolo 45, eccettuato il comma 3, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c);
j) per l'articolo 47, comma 5, e per l'articolo 48, comma 6, all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
2. Fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), il servizio di piena di cui all'articolo 8, comma 1, lettera t), è svolto secondo i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni previgenti.
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), continua ad applicarsi il regolamento concernente le norme in deroga all'articolo 18, comma 1, lettera b), adottato sulla base delle disposizione previgenti.
4. La procedura prevista dall'articolo 28, comma 3, trova applicazione anche nelle more della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera g).
5. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento che fissa i canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide ai sensi della legge regionale 16/2002 .
6. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 3), continua ad applicarsi il regolamento che disciplina la suddivisione tra i Comuni del canone demaniale per l'estrazione del materiale litoide, adottato in base alle disposizioni previgenti.
7. La classificazione degli interventi di sistemazione dei dissesti franosi di cui all'articolo 34, comma 4, e i criteri di cui all'articolo 34, comma 5, trovano applicazione anche nelle more dell'approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 11.
8. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), continua ad applicarsi il regolamento che fissa i canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi della legge regionale 16/2002 .
9. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, lettere a), e) e i) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
10. In fase di prima applicazione dell'articolo 11, comma 3, ai fini della predisposizione del Programma regionale degli interventi, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo i rispettivi programmi triennali degli interventi e le relative richieste di finanziamento, entro il termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), a pena di rigetto delle richieste.
11. Nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia in corso l'istruttoria della domanda di concessione di derivazione d'acqua da parte della Regione la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo esprime d'ufficio il parere tecnico previsto dall'articolo 38.
12. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il titolare del provvedimento di concessione di derivazione di acque funzionali al ripristino e all'utilizzo di antiche rogge con finalità ornamentali, o funzionali alla vivificazione di corsi d'acqua o alla realizzazione di interventi di naturalizzazione di aree limitrofe e finalizzata ad attività non economiche, può comunicare all'ente competente la rinuncia alla concessione ai sensi dell'articolo 52 e, contestualmente, presentare la richiesta di parere tecnico di cui all'articolo 39, comma 2.
13. La durata delle concessioni di derivazione d'acqua in essere, se inferiore a trenta anni e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, è fissata, ai sensi dell' articolo 21, comma 1, del regio decreto 1775/1933 , in trenta anni dalla data di decorrenza delle medesime concessioni.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 21, concernenti la procedura a evidenza pubblica per l'affidamento in concessione degli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione e asporto di materiale litoide, si applicano alle istanze presentate ai sensi dell’articolo 25 dopo l’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), escluse quelle che alla stessa data abbiano iniziato il procedimento di valutazione di impatto ambientale o di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
15. I soggetti che hanno presentato l'istanza di concessione di derivazione d'acqua e che, all'entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato l'istanza volta a ottenere il provvedimento conclusivo della procedura di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o della procedura di valutazione di impatto ambientale, trasmettono tale istanza alla struttura regionale competente in materia di valutazioni ambientali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il termine può essere prorogato, su motivata istanza, per una sola volta. Il mancato rispetto del termine comporta il rigetto dell'istanza di concessione di derivazione d'acqua.
15 bis. Nelle more dell'adeguamento previsto dalle Norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque, in materia di deflusso minimo vitale, relativamente alle derivazioni d'acqua esistenti, il deflusso minimo vitale rimane definito in misura pari al contributo unitario di quattro litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso, laddove non diversamente stabilito nei provvedimenti concessori e autorizzativi.
Note:
1Parole sostituite al comma 14 da art. 4, comma 1, lettera aa), numero 1), L. R. 3/2018
2Comma 15 bis aggiunto da art. 4, comma 1, lettera aa), numero 2), L. R. 3/2018
Art. 63
 (Norma di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.
Art. 64
 (Rinvio dinamico)
1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 65
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 1 e 1 bis della legge regionale 27 novembre 2001, n. 28 (Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua);
b) gli articoli 1, 2, 3, 17, 18, 20, 21, 22, 22 bis, 23, 23 bis, 24, 25, 26, 27, 28, 28 bis, 29, 30, 31 e gli articoli dal 37 al 69, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico);
c) i commi 29 e 30 dell' articolo 7 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002);
d) il comma 6 quater dell'articolo 2 e l'articolo 27 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico);
e) il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
f) l' articolo 14 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003);
g) i commi 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 e 16 dell' articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);
i) l' articolo 25 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 25 (Interventi in materia di edilizia, lavori pubblici, ambiente, pianificazione, protezione civile e caccia);
j) i commi 1 e 2 dell' articolo 9 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006);
l) gli articoli 13, 14 e 25 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
n) i commi 21 e 22 dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);
p) il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche);
q) i commi 57 e 58 dell' articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012);
r) la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 9 (Norme urgenti in materia di riallocazione delle funzioni dell'Autorità di bacino regionale);
t) gli articoli 203, 204, 205, 206, 207 e 211 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);
v) i commi 26 e 27 dell' articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
w) l' articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali);