LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 48
 (Rinnovo della concessione)
1. La concessione di derivazione d'acqua può essere rinnovata qualora alla sua scadenza persistano i fini, le condizioni e le modalità di esercizio della derivazione stessa, relative alla tutela, alla quantità, alla qualità e all'uso della risorsa idrica e a essa non ostino superiori ragioni di interesse pubblico e di valorizzazione del corpo idrico.
2. Le concessioni di derivazione d'acqua a uso potabile nell'ambito del servizio idrico integrato e le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo rilasciate a enti pubblici economici non commerciali, possono essere rinnovate con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, ai sensi dell' articolo 28 del regio decreto 1775/1933 .
3. Il concessionario di derivazione d'acqua presenta l'istanza di rinnovo della concessione non prima di due anni dalla scadenza della stessa.
4. Qualora l'istanza di rinnovo sia presentata nei termini e il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali, nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo o di diniego allo stesso, il soggetto istante continua l'esercizio della derivazione d'acqua oltre la scadenza prevista, secondo le prescrizioni stabilite dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.
5. Qualora nell'istanza di rinnovo siano previste varianti sostanziali di cui all'articolo 47, commi 2 e 3, alla concessione originaria si applicano le disposizioni previste dagli articoli 42, 43, 44, 45 e 46.
6. Le istanze di rinnovo che introducono varianti non sostanziali alla concessione d'origine sono soggette alla procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
7. Con il provvedimento di rinnovo la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche impone le modificazioni rese necessarie in relazione alle variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua.
7 bis. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5, sono pari a tre annualità del canone vigente e, comunque, non inferiori a 150 euro. Il deposito cauzionale o la garanzia di cui all'articolo 46, comma 5 per le concessioni di derivazione d'acqua a uso irriguo sono fissati nell'importo minimo di 50 euro.
8. Il presente articolo non si applica alle concessioni di derivazione d'acqua a uso idroelettrico.
Note:
1Il comma 6 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art.62, c. 1, lett. j), della medesima L.R. 11/2015.
2Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 1, lettera v), L. R. 3/2018
4Parole soppresse al comma 8 da art. 4, comma 23, L. R. 13/2021
5Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 14, lettera c), L. R. 16/2021