LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 47
 (Varianti della concessione)
1. Qualora il concessionario di derivazione d'acqua intenda variare l'impianto di derivazione o le condizioni di esercizio della derivazione, presenta alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche l'istanza di variante al provvedimento di concessione.
2. Nei casi di cui all' articolo 49 del regio decreto 1775/1933 le istanze di variante sostanziale sono soggette alla disciplina prevista dagli articoli 45 e 46.
3. Ai fini di cui al comma 2 sono, altresì, considerate varianti sostanziali:
a) il nuovo utilizzo della risorsa che comporti, anche senza modifiche delle opere di derivazione, una variazione quantitativa in aumento della portata media o massima derivata, superiore al 10 per cento;
b) le variazioni che rendano necessarie:
1) la rivalutazione dell'interesse dei terzi;
2) l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale;
3) la verifica delle condizioni idrauliche del corso d'acqua interessato dalle opere di derivazione;
4) la valutazione del rischio idraulico.
4. Ai fini di cui al comma 2 sono varianti non sostanziali le riduzioni del prelievo che non comportano modifiche all'impianto, nonché le varianti finalizzate all'utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili di cui all' articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 , da parte dei Consorzi di bonifica concessionari.
5. Nel caso di varianti non sostanziali alla relativa istanza si applica la procedura semplificata prevista dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c).
Note:
1Il comma 5 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, come disposto dall'art.62, c. 1, lett. j), della medesima L.R. 11/2015.
2Il regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. c), L.R. 11/2015, è stato emanato con DPReg. 77/2017 (B.U.R. 26/4/2017, n. 17) con entrata in vigore l'11/5/2017.
3Parole soppresse al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera u), L. R. 3/2018