LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 30
 (Canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, sono determinati, con cadenza almeno quadriennale, i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide, rilasciate ai sensi degli articoli 23, 24 e 25, nonché alle attività di cui all'articolo 28.
2. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono aggiornati ogni due anni sulla sola base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente.
3. L'indennità per l'occupazione delle aree del demanio idrico di cui all'articolo 22, comma 2, è compresa nel canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide.
4. In caso di interventi relativi ai corsi d'acqua ricadenti nella zona montana, la Giunta regionale può stabilire la riduzione dei canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide fissati ai sensi del comma 1, sino al limite pari a zero, individuando i tratti dei corsi d'acqua interessati.
4 bis. La Giunta regionale, anche in considerazione di quanto disposto dall' articolo 7, comma 2, della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), può stabilire che, qualora il materiale litoide da estrarre dall'alveo del corso d'acqua sia destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture di interesse pubblico, i canoni demaniali fissati ai sensi del comma 1 siano ridotti fino a un massimo del 90 per cento. In tali casi il progetto dell'opera pubblica o dell'infrastruttura di interesse pubblico prevede la quantità di materiale litoide da utilizzare e le modalità di impiego. Ai fini dell'applicazione della riduzione del canone demaniale il soggetto concessionario comunica alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la quantità del materiale litoide destinato esclusivamente alla realizzazione dell'opera pubblica o dell'infrastruttura di interesse pubblico, nonché effettua i rilievi topografici con le modalità stabilite dall'articolo 28, comma 3.
5. Il canone demaniale è suddiviso in rate trimestrali ed è corrisposto alla scadenza di ogni trimestre. Prima della consegna dei lavori il soggetto istante versa un acconto pari al 10 per cento dell'ammontare del canone demaniale annuo. Nel caso in cui, in ottemperanza a prescrizioni finalizzate alla tutela ambientale, l'attività oggetto della concessione sia sospesa, la corresponsione del canone demaniale è sospesa per lo stesso periodo.
6. I canoni demaniali di cui al comma 1 sono riscossi dall'ente competente per classe di corso d'acqua per una quota pari al 50 per cento e dai Comuni, per la residua quota. Entro il 31 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica trasmettono alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo una relazione recante l'ammontare dei canoni demaniali introitati nell'annualità di riferimento e la destinazione dei relativi proventi.
7. Non è soggetto al pagamento dei canoni demaniali di cui al comma 1 il prelievo manuale di materiale litoide di cui all'articolo 29.
8. Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui all'articolo 21 può disporre che l'ammontare del canone demaniale sia compensato, anche parzialmente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b), numero 4), con il costo dell'esecuzione di manutenzioni idrauliche e della realizzazione di opere idrauliche, di studi, di monitoraggi ambientali sul tratto di corso d'acqua interessato, ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo e indicati nel provvedimento stesso.
9. Ai fini della compensazione di cui al comma 8 è data priorità alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 21 nei corsi d'acqua in zona montana il cui costo è compensato, anche integralmente, con l'ammontare del canone demaniale dovuto per l'esecuzione di un intervento di manutenzione dell'alveo di un corso d'acqua in pianura.
10. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 21, comma 11, la corresponsione del canone demaniale può essere interamente compensata con i lavori di asporto del materiale litoide.
11. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le operazioni di prelievo di materiale litoide finalizzato a mantenere in efficienza le opere di presa degli impianti di derivazione d'acqua. A tal fine si considerano parte dell'opera di presa i manufatti adibiti al prelievo dell'acqua e alla separazione della frazione solida dalla portata derivata, quali le traverse funzionali alla presa negli impianti ad acqua fluente, le bocche di presa, le griglie di filtraggio, i canali sghiaiatori e dissabbiatori, i bacini di calma e di sedimentazione, le paratoie, gli sfioratori.
Note:
1Il comma 8 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 14, c. 1, lett. b), numero 4), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. f), della medesima L.R. 11/2015.
2Comma 4 bis aggiunto da art. 3, comma 58, lettera a), L. R. 14/2016
3Il comma 8 è efficace a seguito dell'entrata in vigore del regolamento emanato con DPReg. 196/2016 (B.U.R. 2/11/2016, n. 44) con entrata in vigore il 3/11/2016.
4Comma 5 sostituito da art. 4, comma 22, L. R. 31/2017