LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 19
 (Disciplina degli sbarramenti fluviali)
1. Ai fini della tutela della pubblica incolumità, con particolare riferimento alle popolazioni dei territori a valle delle opere di sbarramento, la Regione disciplina, con i regolamenti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere g) e h), la costruzione, l'esercizio e la vigilanza di tali opere costituite da argini, dighe, traverse e invasi, relativamente agli sbarramenti e ai manufatti di qualsiasi tipo e forma in alveo e fuori alveo, anche temporanei, che non superino i 15 metri di altezza o che determinino un volume di invaso non superiore a 1 milione di metri cubi.
2. Ai fini di cui al comma 1 l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati ai sensi del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe), convertito in legge, con modificazioni, della legge 21 ottobre 1994, n. 584 , nonché ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 1995.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del comma 1:
a) gli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna che non presentano argini fuori terra;
b) le opere di regimazione dei corsi d'acqua;
c) i serbatoi pensili.
4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 14, comma 2, lettera d), i proprietari e i gestori, qualora non proprietari, degli sbarramenti esistenti inviano, con le modalità stabilite dal decreto stesso, alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo la scheda recante i dati tecnici e amministrativi dell'opera, ai fini dell'implementazione del Catasto regionale degli sbarramenti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera e).
5. La struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, a seguito di accertamenti effettuati nell'ambito delle funzioni di vigilanza, può chiedere ai proprietari e ai gestori, qualora non proprietari, di presentare, entro il termine di centottanta giorni, un progetto di adeguamento delle opere di sbarramento e delle relative modalità di esercizio ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle stesse. Il mancato rispetto di tale termine comporta la sospensione dell'esercizio delle opere di sbarramento sino all'emissione del provvedimento di autorizzazione. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego alla prosecuzione dell'esercizio delle opere di sbarramento è emesso entro novanta giorni dalla presentazione del progetto.
Note:
1Il comma 1 del presente articolo ha efficacia all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, c. 1, lett. h), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c.1, lett. d), della medesima L.R. 11/2015.
2Il comma 4 del presente articolo ha efficacia alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui all'art. 14, c. 2, lett. d), L.R. 11/2015, come disposto dall'art. 62, c. 1, lett. d), della medesima L.R. 11/2015.