LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 17
 (Autorizzazione idraulica)
1. Il regime autorizzatorio di cui al regio decreto 523/1904 si applica agli interventi da realizzare lungo i corsi d'acqua demaniali delle classi individuate ai sensi dell'articolo 4, incluse le opere disciplinate dagli articoli 96 e 97 del medesimo regio decreto 523/1904 .
1 bis. Ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), l'autorizzazione idraulica relativa agli scarichi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 , è compresa nell'autorizzazione unica ambientale.
2. Le attività che comportano modifiche del suolo all'interno della fascia di 10 metri, misurata dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale, sono soggette all'autorizzazione idraulica di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904 .
3. Non sono soggetti all'autorizzazione idraulica gli interventi di posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, internamente o esternamente alla struttura, a condizione che le medesime siano contenute entro la sagoma di ingombro degli impalcati stessi, considerata in senso trasversale rispetto al corso d'acqua.
4. Il soggetto attuatore, sessanta giorni prima dell'inizio delle attività di cui al comma 3, trasmette il progetto delle opere all'ente competente ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera m), e dell'articolo 16, comma 2, lettera e), il quale, entro tale termine, può vietare per esigenze di carattere idraulico, la realizzazione dei manufatti di cui al comma 3.
5. In caso di sopravvenute esigenze di carattere idraulico il soggetto che utilizza i manufatti di cui al comma 3 provvede alla rimozione degli stessi a proprie spese e senza diritto ad alcun indennizzo.
6. Gli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione dei manufatti di attraversamento di corsi d'acqua costituiti da ponti e guadi, sono a carico dei Comuni, o dell'ente gestore della strada, o dei soggetti pubblici o privati che ne usufruiscono. In caso di mancata assunzione di tali oneri, i manufatti sono rimossi a cura e spese dei medesimi soggetti. Nell'ipotesi di inerzia di un soggetto pubblico o privato, la struttura regionale competente in materia di difesa del suolo assegna al medesimo, mediante diffida, un termine per provvedere comunque non inferiore a trenta giorni. Decorso inutilmente il termine e sentito il soggetto inadempiente, la medesima struttura regionale provvede all'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata con oneri a carico del soggetto inadempiente. L'inerzia degli enti locali comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 55.
7. Fermi restando i vincoli e le prescrizioni previsti dai piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico di cui all' articolo 67 del decreto legislativo 152/2006 , la realizzazione di insediamenti nelle aree classificate pericolose e nei bacini a scolo meccanico o alternato, comporta l'assunzione da parte del soggetto proponente, attuatore o utilizzatore, degli oneri connessi alla costruzione e alla gestione degli impianti di sollevamento e delle opere di difesa idraulica.
8. Nei casi previsti dall'articolo 33 il parere idraulico della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo sostituisce l'autorizzazione idraulica.
9. Il rilascio dell'autorizzazione idraulica per nuovi scarichi o per l'adeguamento di scarichi esistenti che conferiscono la portata, direttamente o indirettamente, a un corso d'acqua demaniale, funzionali all'attuazione di nuovi interventi previsti nei piani attuativi comunali approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è subordinato alla presentazione, da parte del soggetto richiedente, dello studio di compatibilità idraulica previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera b), della legge regionale medesima.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 82, comma 1, L. R. 13/2020 . Le disposizioni si applicano a decorrere dall'1/1/2021.