LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 2015, n. 11

Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  21/05/2015
Allegati:
Materia:
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature

Art. 14
 (Provvedimenti attuativi)
1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:
a)   ( ABROGATA )
b) con riferimento alla concessione di estrazione di materiale litoide:
1) i criteri e i procedimenti per l'assegnazione, la sospensione, il ritiro e l'estinzione della concessione di estrazione di materiale litoide;
2) le modalità di determinazione del deposito cauzionale;
3) la determinazione dei canoni demaniali per l'estrazione del materiale litoide e i criteri per la suddivisione tra i Comuni della quota del canone demaniale relativo alla concessione di estrazione di materiale litoide ai sensi dell'articolo 30;
4) le modalità per la compensazione dei canoni demaniali di cui all'articolo 30, comma 8;
c) i criteri e i procedimenti finalizzati al rilascio, alla sospensione, alla variante, al rinnovo e all'estinzione della concessione di derivazione d'acqua, di cui al titolo IV, capi II, III e IV, nonché le modalità di determinazione del deposito cauzionale;
d) le procedure semplificate per il riconoscimento o la concessione preferenziale all'uso dell'acqua;
e) la determinazione dei canoni demaniali relativi alle concessioni di derivazione d'acqua ai sensi dell'articolo 50;
f) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 2 e 93 del regio decreto 523/1904 , le tipologie di impianti la cui realizzazione sia resa necessaria, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), da ragioni di rilevante interesse pubblico ovvero dalla necessità di adeguamento degli impianti esistenti agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela ambientale;
g) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione di sbarramenti e di invasi sottoposti alla disciplina dell' articolo 114 del decreto legislativo 152/2006 ;
h) la disciplina relativa all'autorizzazione, alla realizzazione, alla vigilanza sui lavori di costruzione e al collaudo delle opere di sbarramento, con esclusione degli invasi totalmente interrati sotto il piano di campagna privi di argini fuori terra, delle opere di regimazione dei corsi d'acqua prive di funzioni di ritenuta e dei serbatoi pensili;
i) i criteri e le modalità tecniche di restituzione delle acque derivanti da sondaggi e da perforazioni, effettuati nell'esercizio dei permessi di ricerca, delle concessioni di coltivazione e delle concessioni di derivazione di acque sotterranee per scopi geotermici o di scambio termico e per attività termali, in attuazione dell' articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 ;
j) i criteri per la valutazione della compatibilità con le caratteristiche del corpo ricettore, degli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque degli impianti di scambio termico e delle acque reflue provenienti da attività termali;
k) i criteri e le modalità per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica, nonché i contenuti dello studio di compatibilità idraulica a corredo degli strumenti pianificatori e dei progetti di interventi, di cui all'articolo 19 bis;
k bis) i criteri e le modalità per lo svolgimento e il coordinamento dei compiti di polizia idraulica di cui all'articolo 8, comma 1, lettera q), all'articolo 15, comma 1, lettera f), e all'articolo 16, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d);
k ter) le procedure, nonché l'attribuzione delle competenze all'interno dell'amministrazione regionale, relativamente all'individuazione di abitazioni e attività produttive soggette a rischio idrogeologico molto elevato, agli accertamenti tecnici, agli interventi urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità, alla sistemazione provvisoria degli abitanti, all'applicazione delle misure di incentivazione ai fini della delocalizzazione e della rilocalizzazione, ai sensi dell' articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 152/2006.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono definiti:
a) i criteri e le modalità per la predisposizione della cartografia dei corsi d'acqua di cui all'articolo 4;
b) le modalità di svolgimento del servizio di piena e l'individuazione dei tratti dei corsi d'acqua di classe 1 e 2 in cui tale servizio è obbligatorio;
c) le tipologie di sbarramenti e di invasi sottoposte alla disciplina dell' articolo 114 del decreto legislativo 152/2006 ;
d) la classificazione degli sbarramenti fluviali di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo, nonché lo schema tipo della scheda tecnica ai fini della ricognizione degli sbarramenti esistenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4;
e) lo schema tipo dell'istanza di concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 21, comma 5;
f) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare relativi alla concessione di estrazione di materiale litoide di cui all'articolo 22, comma 1;
g) le modalità di effettuazione dei rilievi topografici di cui all'articolo 28, comma 3;
h) lo schema tipo del provvedimento di concessione e del disciplinare, relativi alla concessione di derivazione d'acqua, di cui all'articolo 42, comma 3;
i) lo schema tipo della domanda per la determinazione sperimentale del deflusso minimo vitale (DMV) con le relative linee guida ai sensi dell'articolo 36, comma 3;
j) i dati relativi alle utilizzazioni di acque sotterranee di cui all'articolo 37, comma 1, e alle autorizzazioni agli attingimenti di acque superficiali di cui all'articolo 40, comma 5;
k) le linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio ai fini di cui all'articolo 36, comma 4;
l) l'elenco dei dipendenti regionali finalizzato all'istituzione del nucleo di valutazione di cui all'articolo 44, comma 5;
m) la procedura mediante conferenza di servizi per l'autorizzazione allo scarico nei corpi idrici superficiali.
m bis) le modalità di effettuazione dei rilevamenti in tempo differito dei parametri idrologici quantitativi sulle falde acquifere, sulla rete idrografica e sugli afflussi idrici meteorici, nonché le modalità di trasmissione dei dati rilevati, alla struttura regionale competente ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8.
(3)
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) le linee guida per la gestione del Sistema informativo regionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6;
b) le linee guida per il rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua.
Note:
1Lettera k bis) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
2Lettera k ter) del comma 1 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2018
3Lettera m bis) del comma 2 aggiunta da art. 4, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2018
4Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 12/2018
5Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 106, comma 1, L. R. 8/2022