LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/06/2014
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 9
 (Funzione di garanzia per le persone private della libertà personale)
1. Il Garante regionale opera nei confronti di chiunque si trovi sottoposto a misure restrittive della libertà personale o sia trattenuto in centri di identificazione ed espulsione, comunque denominati, o ricoverato in strutture sanitarie perché sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio o che si trovi in altri luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali.
2. Il Garante regionale, fatte salve le competenze delle amministrazioni statali, svolge le proprie funzioni in attuazione della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e dell' articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 10/2014 , nonché dell' articolo 19, comma 3, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale), convertito, con modificazioni, dalla legge 46/2017 e in particolare:
a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone private della libertà personale siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, alla formazione professionale, al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni familiari;
b) accoglie ed effettua segnalazioni alle autorità competenti su situazioni relative a carenza di tutela, a comportamenti ritenuti lesivi, a fattori di rischio collegati a situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario e abitativo, nonché a violazioni dei diritti, anche ricevute da associazioni e persone giuridiche;
c) facilita l'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi da parte delle persone private della libertà personale;
d) sollecita le opportune iniziative degli organi regionali di vigilanza in caso di accertate omissioni o inosservanze delle strutture e degli enti regionali che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);
e) promuove, d'intesa con i direttori degli istituti di pena del Friuli Venezia Giulia, l'associazione e l'inserimento delle persone detenute in cooperative sociali e comunque la loro partecipazione ad attività lavorative;
f) propone, in collaborazione con gli enti competenti, soluzioni per favorire l'attuazione delle misure alternative alla detenzione, in particolare nei confronti delle madri di bambini di età inferiore ai sei anni e delle persone detenute nel periodo conclusivo della pena;
g) collabora con i garanti delle altre regioni a favore di persone residenti o domiciliate in regione, che siano trattenute o recluse in luoghi di restrizione o di limitazione delle libertà personali al di fuori del territorio regionale;
h) può comunicare con le persone di cui al comma 1 e accedere ai luoghi e agli istituti in cui esse si trovano, ai sensi dell' articolo 67, primo comma, lettera l bis), della legge 354/1975 ;
i) promuove la cultura della giustizia riparativa con l'attenzione alle vittime dei reati.
(1)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.