LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/06/2014
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 7
 (Funzioni di carattere generale)
1. Il Garante regionale, in attuazione delle norme e dei principi stabiliti dall'ordinamento internazionale, comunitario e statale, riguardanti la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione:
a) promuove la tutela dei diritti della persona mediante azioni di impulso, facilitazione, accompagnamento, conciliazione e mediazione dei conflitti tra soggetti e istituzioni e favorisce la realizzazione di un effettivo collegamento tra gli enti che operano nei settori attinenti;
b) favorisce iniziative di studio e ricerca inerenti alle problematiche giuridiche, socio-economiche, educative e psicosociali, nonché l'avvio e il consolidamento di buone pratiche nell'attività di tutela dei diritti della persona, avvalendosi anche della collaborazione di Università e altri istituti pubblici e privati;
c) promuove la diffusione della cultura relativa ai diritti della persona tramite iniziative di sensibilizzazione, informazione e comunicazione;
d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori sociali, sanitari ed educativi e di coloro che svolgono attività nei settori di intervento di cui alla presente legge;
e) formula, nelle materie di propria competenza, su richiesta o di propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge, su atti di pianificazione o di indirizzo della Regione, degli enti da essa dipendenti o degli enti locali;
f) sollecita l'intervento legislativo nelle materie di propria competenza laddove ne ravveda la necessità od opportunità;
g)   ( ABROGATA )
(2)
2. Il Garante regionale agisce in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com), la Consulta regionale delle associazioni dei disabili e con le autorità di garanzia, comunque denominate, presenti a livello locale, statale e nelle altre regioni; aderisce e partecipa agli organismi di coordinamento delle autorità di garanzia, interregionali, nazionali o internazionali.
3. Il Garante regionale opera in collegamento con le istituzioni e gli enti deputati alla tutela dei diritti delle persone.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 1, L. R. 31/2015
2Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 1, comma 10, L. R. 24/2016
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 8, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.