LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9

Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  05/06/2014
Materia:
120.09 - Organi di garanzia

Art. 5
 (Incompatibilità)
1. Il Garante regionale, per tutto il periodo del mandato, non può rivestire cariche pubbliche anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici, né svolgere le funzioni di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
2. L'incarico di Garante regionale è incompatibile con l'espletamento di qualunque attività di lavoro che possa presentare conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
3. Quando vi siano fondati motivi per ritenere che una causa di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta all'elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Entro i dieci giorni successivi il Consiglio regionale delibera definitivamente sulla decadenza dall'incarico.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
2Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.
3Articolo 5 trasferito alla partizione successiva da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2018 , a decorrere dall' 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della L.R. 23/2018.