LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 aprile 2014, n. 7

Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

TESTO VIGENTE dal 24/04/2014

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  24/04/2014
Materia:
120.08 - Informatica

Art. 4
 (Pubblicizzazione e riutilizzo di dati e dei documenti contenenti dati pubblici)
1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per rendere fruibile il patrimonio informativo pubblico, di cui sono titolari i soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, assicurando l'utilizzo di formati aperti secondo gli standard internazionali per la pubblicazione dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici tramite la rete Internet.
2. I dati e i documenti contenenti dati pubblici di cui al comma 1, sono gratuitamente accessibili tramite la rete Internet, salvo casi eccezionali individuati da provvedimenti attuativi di cui all'articolo 5, e sono riutilizzabili nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali, di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, di diritto della proprietà intellettuale e industriale.
3. I soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, garantiscono l'aggiornamento dei dati di cui sono titolari.
4. Le licenze standard per il riutilizzo dei dati pubblici, predisposte in ottemperanza all' articolo 8 del decreto legislativo 36/2006 devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, previa citazione della fonte, anche per fini commerciali e con finalità di lucro.
5. La Regione opera per rimuovere e prevenire gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità ai dati e ai documenti contenenti dati pubblici, assicurando la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori; promuove l'adozione da parte degli enti, delle società, dei consorzi, delle associazioni e fondazioni a cui partecipa delle misure necessarie per garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e dei documenti contenenti dati pubblici e relativi metadati.