LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 aprile 2014, n. 6

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
340.01 - Sport
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive
310.05 - Volontariato

Art. 22
 (Partecipazione a progetti del Fondo europeo per i rifugiati)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare con proprie risorse ai progetti finanziati dal Fondo europeo per i rifugiati (FER) per il periodo 2008-2013, istituito con decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007 , nella misura massima stabilita a titolo di cofinanziamento regionale dai rispettivi piani finanziari.