LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 marzo 2014, n. 3

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.

TESTO VIGENTE dal 25/04/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2014
Materia:
120.05 - Personale regionale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale

Art. 10
 (Rivalutazione annuale degli assegni vitalizi)
1. La rivalutazione annuale prevista dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 38/1995 , non trova applicazione dall'1 gennaio 2014 e fino al 30 giugno 2019.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 2/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 16/2018
3Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 3, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 5/2019