LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26

Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  01/01/2015
Materia:
130.01 - Comuni e Province
130.02 - Comunità montane
130.03 - Associazioni e Consorzi fra Enti locali
410.01 - Urbanistica
350.04 - Minoranze - Lingue locali o minoritarie

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 4 bis aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 12/2015
2Articolo 7 bis aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 12/2015
3Articolo 27 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 12/2015
4Articolo 56 bis aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
5Articolo 56 ter aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
6L'Allegato A della presente legge è stato modificato dall'art.39 della L.R.12/2015.
7Capo II bis del Titolo VI aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015
8Articolo 55 bis aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015
9Gli Allegati A, B e C della presente legge sono stati modificati dagli articoli 3, 4 e 5 della L.R. 3/2016.
10Articolo 35 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 3/2016
11Articolo 58 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera m), L. R. 3/2016
12Articolo 56 quater aggiunto da art. 36, comma 3, L. R. 3/2016
13L'Allegato B della presente legge è stato modificato dall'art. 60 della L.R. 4/2016.
14Articolo 19 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 10/2016
15Capo IV bis aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 10/2016
16Articolo 35 ter aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 10/2016
17Articolo 35 quater aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 10/2016
18Articolo 38 bis aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 10/2016
19Gli allegati A, B e C della presente legge sono stati modificati dagli artt. 17, 18, 19 e 20 della L.R. 10/2016.
20Articolo 4 ter aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 20/2016
21Articolo 55 ter aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 20/2016
22Articolo 61 bis aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 20/2016
23Gli Allegati A, B e C della presente legge sono stati modificati dagli artt. 33, 34 e 35 della L.R. 20/2016.
24Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 1, L. R. 20/2016 , all'Allegato A della medesima L.R. 26/2014.
25Allegato C bis aggiunto da art. 36, comma 1, L. R. 20/2016
26L'Allegato B della presente legge è stato modificato dall'art. 6, c. 5, della L.R. 24/2016.
27Articolo 44 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 9/2017
28L'Allegato C bis della presente legge è stato modificato dall'art. 9, c. 9, lett. a), b), c) e d) della L.R. 44/2017.
29Parole aggiunte all' Allegato C bis da art. 5, comma 1, L. R. 4/2018
30Articolo 6 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 31/2018
31Capo I del Titolo II abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
32Capo III del Titolo II abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
33Titolo V abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
34Capo I del Titolo V abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
35Capo II del Titolo V abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
36Capo I del Titolo VI abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
37Capo I del Titolo VII abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
38Capo IV bis del Titolo IV abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
39Capo III del Titolo IV abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , dall'1/7/2020, data del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 dalla medesima L.R. 21/2019.
40Capo IV del Titolo IV abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , dall'1/7/2020, data del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 dalla medesima L.R. 21/2019.
41Titolo I abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
42Capo I del Titolo I abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
43Titolo II abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
44Capo II del Titolo II abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
45Capo I del Titolo III abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
46Capo II del Titolo III abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
47Capo III del Titolo III abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
48Titolo IV abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
49Capo I del Titolo IV abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
50Capo II del Titolo IV abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
51Allegato A abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
52Allegato B abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
53Allegato C abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
54Allegato C bis abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
55Titolo II abrogato a far data dall'1/1/2021, come stabilito dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019, a esclusione dell'art. 8, commi 9, 10 e 11, così come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
56Capo III del Titolo II ripristinato a seguito della modifica dell'art. 40, c. 1, lett. b), L.R. 21/2019, così come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
TITOLO I
 FINALITÀ E PRINCIPI
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
TITOLO II
 PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE, COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI E PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI
CAPO I
 PIANO DI RIORDINO TERRITORIALE
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
Art. 4 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 22, comma 1, L. R. 12/2015
2Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
Art. 4 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 20/2016
2Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
CAPO II
 COSTITUZIONE DELLE UNIONI TERRITORIALI INTERCOMUNALI
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 2, comma 1, L. R. 12/2015
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 21/2019 . Le Unioni territoriali intercomunali esistenti alla data di entrata della L.R. 21/2019, sono sciolte di diritto a decorrere dall'1/1/2021, come previsto dall'art. 27 della legge regionale medesima.
3Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 12/2015
2Parole sostituite al comma 5 da art. 57, comma 1, L. R. 18/2015
3Parole sostituite al comma 6 da art. 57, comma 2, L. R. 18/2015
4Parole aggiunte al comma 7 da art. 57, comma 3, L. R. 18/2015
5Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 20/2016
6Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
7Parole aggiunte al comma 6 da art. 38, comma 1, L. R. 21/2019
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 2, L. R. 21/2019
9Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 31/2018
2Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 16, comma 2, L. R. 12/2015
2Parole sostituite al comma 2 da art. 24, comma 1, L. R. 12/2015
3Parole sostituite al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 18/2015
4Comma 2 sostituito da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 18/2015
5Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 60, L. R. 20/2015
6Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 61, L. R. 20/2015
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
8Derogata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 3/2016
9Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016
10Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 7 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 3 abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
3Comma 4 abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
4Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
CAPO III
 PROGRAMMA ANNUALE DELLE FUSIONI DI COMUNI
Art. 8
 (Programma annuale delle fusioni di Comuni)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
(1)
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9. Per sostenere il riassetto conseguente alla fusione di Comuni è istituito il fondo per i Comuni risultanti da fusione, assegnato per cinque anni dalla costituzione del nuovo ente a incremento del trasferimento ordinario dei Comuni, erogato d'ufficio e senza vincolo di destinazione, né rendicontazione, calcolato con i criteri di cui ai commi 10 e 11.
10. L'assegnazione spettante per i primi tre anni è quantificata dalla legge istitutiva del nuovo Comune entro l'ammontare minimo e massimo di seguito indicato e tenuto conto dei criteri di valutazione definiti dalla Giunta regionale nel programma di cui al comma 1:
a) tra 100.000 euro e 300.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione fino a 5.000 abitanti;
b) tra 300.000 euro e 400.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti;
c) tra 400.000 euro e 500.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione compresa tra 15.001 e 30.000 abitanti.
c bis) tra 500.000 euro e 800.000 euro per il Comune risultante da fusione con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
11. Nei successivi due anni l'assegnazione di cui al comma 10 è ridotta del 50 per cento.
Note:
1Comma 5 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2Comma 10 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 6, lettera a), L. R. 18/2015
4Parole sostituite alla lettera c) del comma 10 da art. 9, comma 33, lettera a), L. R. 14/2016
5Lettera c bis) del comma 10 aggiunta da art. 9, comma 33, lettera b), L. R. 14/2016
6Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
7Il comma 9 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
8Il comma 10 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
9Il comma 11 rivive ad opera del art. 1, comma 8, L. R. 9/2020 , con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 1, commi 7 e 8, L.R. 9/2020.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
TITOLO III
 ORDINAMENTO DELLE UNIONI E ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA
CAPO I
 AUTONOMIA NORMATIVA
Art. 10

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 10/2016
2Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018
3Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
4Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO II
 ORGANI ISTITUZIONALI
Art. 12

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2Parole soppresse al comma 2 da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
3Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 13

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2Parole sostituite al comma 3 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
4Lettera c) del comma 10 sostituita da art. 6, comma 10, lettera a), L. R. 33/2015
5Parole sostituite alla lettera h) del comma 10 da art. 6, comma 10, lettera b), L. R. 33/2015
6Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 16

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
2Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
3Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO III
 DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE E SUL PERSONALE
Art. 17

( ABROGATO )

(7)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 3 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
3Comma 4 sostituito da art. 29, comma 1, L. R. 12/2015
4Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 5, L. R. 33/2015
5Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 44/2017
6Parole soppresse al comma 3 da art. 4, comma 1, L. R. 31/2018
7Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1Parole soppresse al comma 5 da art. 30, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 3 abrogato da art. 54, comma 1, lettera iii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
3Comma 4 abrogato da art. 54, comma 1, lettera iii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
4Comma 5 abrogato da art. 54, comma 1, lettera iii), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
5Commi 3, 4 e 5 abrogati da art. 54, c. 1, lett. iii), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/1/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata dall'art. 3, c. 1, L.R. 15/2017.
6Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
7Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
8Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
9Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
10Rubrica dell'articolo modificata da art. 10, comma 3, L. R. 44/2017
11Commi 3, 4 e 5 abrogati da art. 54, c. 1, lett. iii), L.R. 18/2016, con effetto dall'1/11/2018, come disposto all'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 10, c. 5, lett. q), L.R. 44/2017.
12Commi 3, 4 e 5 abrogati da art. 54, c. 1, lett. iii), L.R. 18/2016 con effetto dall'1 maggio 2019, come stabilito dall'art. 59, c. 1, L.R. 18/2016, modificata da art. 1, c. 1, lett. i), L.R. 22/2018.
13Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 19 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 10/2016
2Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 31/2018
3Comma 1 bis aggiunto da art. 105, comma 1, L. R. 9/2019
4Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 20

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015
2Comma 3 sostituito da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 12/2015
3Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO IV
 ASSEMBLEE DI COMUNITÀ LINGUISTICA
Art. 21
 (Assemblee di comunità linguistica)
1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.
2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell' articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.
3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
3 bis. Per l'adempimento delle proprie funzioni le Assemblee di comunità linguistica possono avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale di uno dei Comuni aderenti alla convenzione di cui al comma 2 o di altra struttura individuata con deliberazione della Giunta regionale.
4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.
4 bis. Le modalità di consultazione delle Assemblee di comunità linguistica sui progetti di legge regionale di cui al comma 4 sono disciplinate con il regolamento interno del Consiglio regionale.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L. R. 12/2015
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 4, L. R. 12/2015
3Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 3/2016
4Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 10/2016
5Integrata la disciplina del comma 3 bis da art. 10, comma 88, L. R. 25/2016
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 23, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Parole sostituite al comma 3 bis da art. 43, comma 1, L. R. 20/2019
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 4, L. R. 21/2019
9Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 97, L. R. 26/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 7, L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 22
 (Organizzazione e funzioni dell'Assemblea di comunità linguistica)
1. L'Assemblea di comunità linguistica elegge al suo interno il Presidente che può avvalersi di un Consiglio direttivo da esso nominato.
2. L'Assemblea di comunità linguistica si riunisce almeno una volta all'anno.
3. L'Assemblea di comunità linguistica approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.
4. Il funzionamento delle Assemblee di comunità linguistica non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale e per gli enti locali.
TITOLO IV
 ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO I
 FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE
Art. 23

( ABROGATO )

(9)
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 6, L. R. 33/2015
2Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
3Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
4Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
5Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
6Comma 3 bis abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
7Integrata la disciplina della lettera c) del comma 1 da art. 28, comma 1, L. R. 21/2019
8Integrata la disciplina della lettera d) del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 21/2019 . Le Unioni che esercitano le funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019 sono sciolte di diritto a decorrere dall'1/10/2020.
9Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 24

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, L. R. 12/2015
2Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO II
 ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI COMUNALI
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 2 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/2015
3Comma 3 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/2015
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
5Parole soppresse alla lettera h) del comma 1 da art. 32, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016
6Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016
7Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
8Lettera e) del comma 1 abrogata da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
9Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 10/2016
10Parole aggiunte alla lettera l) del comma 1 da art. 9, comma 2, lettera a), L. R. 44/2017
11Lettera m) del comma 1 abrogata da art. 9, comma 2, lettera b), L. R. 44/2017
12Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 2, lettera c), L. R. 44/2017
13Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 17/2018
14Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 12/2015
3Comma 3 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 12/2015
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
5Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016
6Parole aggiunte al comma 3 da art. 32, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016
7Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera c), L. R. 3/2016
8Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 10/2016
9Parole aggiunte al numero 4) della lettera b) del comma 1 da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
10Parole sostituite al comma 3 da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
11Parole soppresse al comma 4 da art. 23, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016
12Comma 4 bis aggiunto da art. 23, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016
13Integrata la disciplina della lettera b) del comma 1 da art. 10, comma 11, L. R. 24/2016
14Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 9/2017
15Numero 5 bis) della lettera b) del comma 1 aggiunto da art. 9, comma 4, lettera a), L. R. 44/2017
16Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 9, comma 4, lettera b), L. R. 44/2017
17Parole soppresse al comma 4 da art. 9, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
18Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 4, lettera c), L. R. 44/2017
19Comma 4 bis abrogato da art. 9, comma 4, lettera d), L. R. 44/2017
20Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 4, lettera e), L. R. 44/2017
21Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 27 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 12/2015
2Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 28

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 2 sostituito da art. 59, comma 1, L. R. 18/2015
3Articolo sostituito da art. 24, comma 1, L. R. 20/2016
4Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 31

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 1, L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
2Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
CAPO III
 TRASFERIMENTO O DELEGA DI FUNZIONI PROVINCIALI E REGIONALI
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 2, L. R. 3/2016
2Comma 3 sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016
3Comma 4 sostituito da art. 32, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016
4Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
5Lettera a ter) del comma 3 aggiunta da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
6Comma 4 sostituito da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
7Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 9, comma 34, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
8Comma 4 sostituito da art. 9, comma 34, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
9Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 34, lettera a), numero 3), L. R. 14/2016
10Integrata la disciplina del comma 4 da art. 43, comma 1, L. R. 20/2016
11Parole aggiunte al comma 4 da art. 10, comma 6, L. R. 25/2016
12Integrata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 1, L. R. 9/2017
13Parole aggiunte al comma 4 da art. 23, comma 1, L. R. 9/2017
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 35, L. R. 31/2017
15Parole soppresse al comma 4 da art. 8, comma 1, L. R. 31/2018
16Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , dall'1/7/2020, data del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 dalla medesima L.R. 21/2019.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
CAPO IV
 PROCEDURA DI RICOGNIZIONE E DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 35

( ABROGATO )

(8)
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 60, comma 1, L. R. 18/2015
2Comma 4 bis aggiunto da art. 9, comma 34, lettera b), numero 1), L. R. 14/2016
3Comma 4 ter aggiunto da art. 9, comma 34, lettera b), numero 1), L. R. 14/2016
4Parole sostituite al comma 5 da art. 9, comma 34, lettera b), numero 2), L. R. 14/2016
5Comma 7 ter aggiunto da art. 9, comma 56, L. R. 14/2016
6Parole aggiunte al comma 7 da art. 25, comma 1, L. R. 20/2016
7Comma 4 quater aggiunto da art. 10, comma 27, L. R. 31/2017
8Articolo abrogato da art. 40, comma 2, L. R. 21/2019 , dall'1/7/2020, data del trasferimento delle funzioni di cui all'art. 29, c. 1, L.R. 21/2019, come disposto dall'art. 40, c. 2 dalla medesima L.R. 21/2019.
Art. 35 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, lettera e), L. R. 3/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 20/2016
3Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
CAPO IV BIS
 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PROCEDURA DI DISMISSIONE DI FUNZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI AMBIENTE
Art. 35 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 10/2016
2Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 35 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, L. R. 10/2016
2Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
TITOLO V
 SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE E DI ALTRE FORME COLLABORATIVE
CAPO I
 SUPERAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE
Art. 36

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 10/2016
4Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 38

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 44, comma 1, L. R. 3/2016
2Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 38 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 11, comma 1, L. R. 10/2016
2Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 47, L. R. 27/2014
2Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 62, L. R. 20/2015
3Parole soppresse al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera e), L. R. 3/2016
4Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
CAPO II
 SUPERAMENTO DI ALTRE FORME COLLABORATIVE
Art. 40

( ABROGATO )

(9)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 3/2016
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 36, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 3/2016
4Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 10/2016
5Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
6Comma 1 ter aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 10/2016
7Parole soppresse al comma 1 bis da art. 9, comma 7, lettera a), L. R. 44/2017
8Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 7, lettera b), L. R. 44/2017
9Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
TITOLO VI
 PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE, SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI E ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
CAPO I
 PRINCIPI DELLA RIFORMA DELLA FINANZA LOCALE E SUPPORTO FINANZIARIO REGIONALE AGLI ENTI LOCALI
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 42

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 13, comma 1, L. R. 10/2016
2Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
CAPO II
 ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
Art. 43
 (Finalità della Centrale unica di committenza regionale)
1. La Regione istituisce, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), all'interno del proprio ordinamento, la Centrale unica di committenza regionale per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi, a favore:
a) dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni;
b) degli enti locali della Regione.
(1)
1 bis. La Centrale unica di committenza regionale può operare altresì a favore delle società in house della Regione, degli enti pubblici o altri soggetti specificatamente autorizzati dalla Giunta regionale non ricompresi nella previsione di cui al comma 1, lettera a), per il perseguimento di finalità di interesse regionale, previa stipula di apposita convenzione.
2. L'istituzione della Centrale unica di committenza regionale costituisce attuazione delle disposizioni statali sulla razionalizzazione della spesa e sugli obblighi di aggregazione degli acquisti.
3. La Centrale unica di committenza regionale si qualifica quale soggetto aggregatore, ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 .
4. L'azione della Centrale unica di committenza regionale è volta ad aggregare e standardizzare le domande di interesse generale, monitorare i consumi di beni e servizi, assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolare l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali, adeguare gli standard di qualità agli effettivi fabbisogni e semplificare i processi di acquisto, perseguendo altresì il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni e il potenziamento delle loro capacità operative, nonché l'economicità di gestione.
4 bis. L'azione della Centrale unica di committenza regionale, nei casi previsti dalla legislazione statale in materia di centralizzazione della committenza, è volta altresì a centralizzare le funzioni di stazione appaltante.
5. La Regione favorisce la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle imprese sociali alle diverse procedure di approvvigionamento della Centrale unica di committenza regionale, anche attraverso il confronto con le organizzazioni di categoria. La Centrale unica di committenza regionale, per quanto concerne le procedure di gara, applica di norma quanto previsto dall' articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), dall' articolo 35 della legge regionale 6/2006 e dal Capo IV della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).
Note:
1Derogata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 4 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera f), L. R. 3/2016
3Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 1, L. R. 9/2017
4Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 9, comma 1, L. R. 31/2018
5Comma 1 bis sostituito da art. 11, comma 3, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 44
 (Attività della Centrale unica)
1. Per le finalità di cui all'articolo 43, la Centrale unica di committenza regionale, nell'esercizio dell'attività di centralizzazione della committenza, opera aggiudicando appalti pubblici o stipulando contratti quadro per l'acquisizione di servizi e forniture, destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.
2. La Centrale unica di committenza regionale svolge nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 43 e ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzioni di consulenza e supporto nelle fasi di programmazione, di svolgimento delle procedure di appalto, nonché nella successiva fase di esecuzione del contratto.
3. Al fine di ottenere forniture e servizi connotati dal miglior rapporto qualità prezzo, anche per perseguire lo scopo di cui all'articolo 43, comma 5, la Centrale unica di committenza regionale individua il criterio di aggiudicazione adeguato rispetto all'oggetto dell'appalto; la motivata scelta del criterio di aggiudicazione tiene conto del bilanciamento degli aspetti qualitativi, di prezzo o di costo, che influenzano direttamente l'esecuzione dell'appalto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione opera mediante la società in house Insiel SpA, ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale, ai sensi dell' articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).
4 bis. La Centrale unica di committenza regionale, quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014 , convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014 , provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018 , o di altro soggetto competente per materia sulla base di specifico rapporto di avvalimento.
4 bis 1. Con deliberazione della Giunta regionale vengono definiti i criteri e le modalità per l'esercizio dell'avvalimento di cui al comma 4 bis.
4 ter.  
( ABROGATO )
Note:
1Derogata la disciplina del comma 4 da art. 40, comma 1, L. R. 12/2015
2Comma 4 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
3Comma 4 ter aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 33/2015
4Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 1), L. R. 3/2016
5Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera g), numero 2), L. R. 3/2016
7Parole sostituite al comma 4 da art. 8, comma 5, lettera a), L. R. 44/2017
8Parole aggiunte al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
9Parole sostituite al comma 4 bis da art. 8, comma 5, lettera b), L. R. 44/2017
10Comma 4 ter abrogato da art. 8, comma 5, lettera c), L. R. 44/2017
11Comma 4 bis sostituito da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 20/2018
12Comma 4 bis .1 aggiunto da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 20/2018
13Comma 4 interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 9/2019
14Comma 2 sostituito da art. 11, comma 3, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
15Parole soppresse al comma 2 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
16Parole sostituite al comma 4 da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
17Parole sostituite al comma 4 bis da art. 79, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
Art. 44 bis
  (Destinazione del fondo di cui all' articolo 9, comma 9, del decreto legge 66/2014 )
1. Le risorse attribuite alla Regione provenienti dal fondo di cui all' articolo 9, comma 9, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014 , sono destinate e ripartite dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), per garantire la realizzazione da parte del Servizio centrale unica di committenza - Soggetto aggregatore regionale - degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e di servizi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 9/2017
Art. 45
 (Contratti quadro)
1. La Centrale unica di committenza regionale stipula contratti quadro aventi natura normativa con gli operatori economici selezionati nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai soggetti di cui all'articolo 43.
1 bis. Ai sensi della disciplina in materia di centralizzazione della committenza, i soggetti di cui all'articolo 43 possono aderire ai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza regionale nei limiti della loro vigenza e fino alla concorrenza dell'importo massimo degli stessi.
1 ter. E' fatta salva, per gli enti locali di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), la possibilità di procedere autonomamente all'acquisizione di beni e servizi inclusi nel piano previsto dall'articolo 47 anche in relazione alle categorie merceologiche individuate ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. In tal caso devono essere rispettati i parametri prezzo/qualità risultanti dai contratti quadro stipulati dalla Centrale unica di committenza e devono essere previsti corrispettivi unitari o complessivi inferiori a quelli di aggiudicazione.
1 quater. I soggetti di cui all'articolo 43 che intendono avvalersi della Centrale unica di committenza regionale collaborano con la stessa in fase di progettazione delle singole iniziative, affinché la stessa raccolga gli elementi necessari alla definizione delle caratteristiche tecniche e economiche dell'oggetto del servizio o della fornitura. La Regione disciplina con linee guida il rapporto di collaborazione di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.
1 quinquies. In relazione all'affidamento di servizi che prevedono l'inserimento al lavoro di persone svantaggiate, trova applicazione l' articolo 10, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).>>
2. A seguito dell'adesione ai contratti quadro di cui al comma 1 bis, i soggetti di cui all'articolo 43 stipulano autonomamente con gli operatori economici selezionati contratti di appalto derivati ai prezzi e alle condizioni ivi previste.
2 bis. La Regione alimenta il fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata 2018) con le quote relative al valore dei contratti quadro e degli appalti su delega di competenza della Centrale unica di committenza regionale, determinate sulla base di un regolamento regionale.
3.  
( ABROGATO )
(6)
4.  
( ABROGATO )
(7)
5.  
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 32, comma 1, lettera h), numero 1), L. R. 3/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera h), numero 2), L. R. 3/2016
4Comma 1 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera h), numero 3), L. R. 3/2016
5Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera h), numero 4), L. R. 3/2016
6Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
7Comma 4 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
8Comma 5 abrogato da art. 32, comma 1, lettera h), numero 5), L. R. 3/2016
9Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera a), L. R. 44/2017
10Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 21, L. R. 13/2019
11Parole sostituite al comma 1 bis da art. 4, comma 1, L. R. 13/2020
12Parole soppresse al comma 1 bis da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
13Comma 1 quater aggiunto da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
14Comma 1 quinquies aggiunto da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
15Parole sostituite al comma 1 ter da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
16Parole soppresse al comma 1 ter da art. 11, comma 1, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 46
 (Aggiudicazione di appalti su delega)
1. La Centrale unica di committenza regionale provvede, per beni e servizi non ricompresi nei contratti quadro di cui all'articolo 45, all'aggiudicazione di appalti su delega di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 43.
2. L'aggiudicazione di appalti su delega avviene in base alla pianificazione di cui all'articolo 47, fatta salva la facoltà di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisti o imprevedibili.
2 bis. Gli enti e i soggetti diversi dall'Amministrazione regionale che si avvalgono dell'attività della Centrale unica di committenza regionale compartecipano all'alimentazione del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all' articolo 10, comma 8, della legge regionale 44/2017 , con la quota di loro spettanza secondo i criteri e le modalità del regolamento di cui all'articolo 45, comma 2 bis.
2 ter. La quota di spettanza degli enti locali della Regione di cui al comma 2 bis è finanziata a valere sulla quota di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), sulla base della pianificazione di cui all'articolo 48.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera i), L. R. 3/2016
2Comma 2 bis aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
3Comma 2 ter aggiunto da art. 10, comma 12, lettera b), L. R. 44/2017
4Parole sostituite al comma 2 da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5Parole sostituite al comma 2 ter da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
Art. 47
 (Pianificazione biennale)
1. La Regione, sulla base dei fabbisogni raccolti, adotta un Piano biennale delle attività di centralizzazione della committenza. Il Piano individua le iniziative di competenza della Centrale unica di committenza regionale, anche nella sua qualità di soggetto aggregatore.
2. Il Piano di cui al comma 1 viene approvato, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno. Dell'approvazione del Piano viene tempestivamente informato il Consiglio delle autonomie locali. Il Piano viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione, dandone evidenza anche sul portale web della Centrale unica di committenza - soggetto aggregatore regionale.
3. Il Piano di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 1), L. R. 3/2016
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 3/2016
3Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera j), numero 2), L. R. 3/2016
4Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera j), numero 3), L. R. 3/2016
5Comma 1 bis aggiunto da art. 10, comma 22, L. R. 13/2019
6Comma 1 ter aggiunto da art. 10, comma 22, L. R. 13/2019
7Articolo sostituito da art. 82, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 48
 (Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione)
1. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 50/2016 .
2. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni di cui al comma 1, propone le attività da inserire nel Piano di cui all'articolo 47 nella misura adeguata a garantire uno svolgimento efficiente delle procedure di scelta del contraente, avuto anche riguardo alle concrete capacità operative e al dimensionamento dell'organico della Centrale stessa.
2 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 32, comma 1, lettera k), numero 1), L. R. 3/2016
2Parole sostituite al comma 2 da art. 32, comma 1, lettera k), numero 2), L. R. 3/2016
3Comma 2 bis aggiunto da art. 32, comma 1, lettera k), numero 3), L. R. 3/2016
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 83, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
5Comma 1 sostituito da art. 83, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
6Parole sostituite al comma 2 da art. 83, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
7Comma 2 bis abrogato da art. 83, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 49
 (Attività di committenza per gli enti locali della Regione)
1. La Regione promuove la concertazione con i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), al fine di razionalizzare la spesa per acquisti di beni e servizi, attraverso lo strumento della Centrale unica di committenza regionale, prevedendo la partecipazione di un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante dell'ANCI in seno all'organismo previsto dalla deliberazione di cui all'articolo 44, comma 4 bis 1.
2. La Regione, sentito il Consiglio delle autonomie locali, disciplina con linee guida i rapporti tra la Centrale unica di committenza regionale e gli enti locali, ivi inclusa la collaborazione in sede di progettazione delle singole iniziative destinate a questi ultimi.
3.  
( ABROGATO )
(2)
4. Per le attività di centralizzazione della committenza svolte dalla Centrale unica di committenza regionale non sono previsti oneri a carico dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), salvo quelli relativi alle spese dirette derivanti dalla procedura di gara di cui all'articolo 46.
5. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, i dati relativi ai fabbisogni di beni e servizi, riferiti al biennio successivo, che costituiscono anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016 .
6. La Centrale unica di committenza regionale, analizzati i fabbisogni comunicati ai sensi del comma 5, propone le attività da inserire nel piano di cui all'articolo 47.
7. La Regione favorisce forme di mobilità del personale del comparto unico e di distacco temporaneo presso la Centrale unica di committenza regionale, per le finalità di cui all'articolo 43.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 1), L. R. 3/2016
2Comma 3 abrogato da art. 32, comma 1, lettera l), numero 2), L. R. 3/2016
3Comma 4 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 3), L. R. 3/2016
4Comma 5 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 4), L. R. 3/2016
5Comma 6 sostituito da art. 32, comma 1, lettera l), numero 5), L. R. 3/2016
6Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 3/2016
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
8Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
9Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
10Parole sostituite al comma 6 da art. 84, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
Art. 50
 (Promozione di sistemi informatizzati)
1. La Regione promuove l'informatizzazione del sistema di approvvigionamento di beni e servizi dei soggetti di cui all'articolo 43.
Art. 51
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2000 sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici svolte dalla Centrale unica di committenza regionale, il responsabile unico del procedimento, per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di servizi e forniture, è il soggetto competente ai sensi dei commi 1 e 2.
2 ter. Nelle procedure di cui al comma 2 bis, il direttore della Centrale unica di committenza regionale è responsabile della fase di individuazione del contraente.>>.

Art. 52
 (Clausola valutativa)
1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, riferendo in particolare in che misura la costituzione di una Centrale unica di committenza regionale ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio, e quale sia l'efficacia degli interventi previsti nella legge, come verificata con esperti e operatori del settore.
Art. 53
 (Prima programmazione delle attività della Centrale unica)
1. In sede di prima applicazione, la programmazione delle attività della Centrale unica di committenza regionale è effettuata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo 2015, su proposta dell'Assessore competente in materia di centralizzazione della committenza.
2. La Centrale unica di committenza regionale opera a favore degli enti locali a decorrere dall'1 gennaio 2016.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 1/2015
2Comma 2 sostituito da art. 61, comma 1, L. R. 18/2015
Art. 54
 (Dotazioni e forme di collaborazione)
1. La Giunta regionale assicura alla Centrale unica di committenza regionale la dotazione di risorse umane e strumentali necessarie a dare piena operatività alla struttura dall'1 gennaio 2015, al fine di adempiere alle disposizioni dell' articolo 9 del decreto legge 66/2014 , anche con riferimento alla partecipazione al Tavolo costituito dallo Stato fra i medesimi soggetti aggregatori.
2. La Regione promuove forme di collaborazione e interscambio fra la propria Centrale unica di committenza regionale e le altre Centrali territoriali, oltreché con Consip SpA.
Art. 55
 (Utilizzo della Centrale unica da parte degli uffici del Consiglio regionale)
1. Il ricorso alla Centrale unica di committenza regionale da parte degli uffici del Consiglio regionale è disciplinato da convenzione fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio regionale.
CAPO II BIS
 CENTRALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA
Art. 55 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 62, comma 1, L. R. 18/2015
2Articolo abrogato da art. 85, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 55 ter
 (Coordinamento dell'esercizio della funzione di centralizzazione della committenza nel sistema regionale integrato)
1. La funzione di centralizzazione della committenza all'interno del sistema regionale integrato viene svolta in sinergia dalla Centrale unica di committenza regionale e dagli enti di decentramento regionale (EDR), fermi restando i rispettivi ambiti di competenza.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la pianificazione generale delle attività e le modalità di ripartizione delle iniziative alla Centrale unica di committenza regionale e agli EDR avvengono con i criteri individuati da regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. La Centrale unica di committenza regionale gestisce l'analisi dei fabbisogni raccolti ai sensi dell'articolo 48, mettendola a disposizione del sistema regionale integrato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 27, comma 1, L. R. 20/2016
2Articolo sostituito da art. 86, comma 1, L. R. 6/2021
TITOLO VII
 NORME TRANSITORIE, FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
CAPO I
 NORME TRANSITORIE
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
Art. 56 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
2Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera h), L. R. 20/2016
Art. 56 ter

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 37, comma 1, L. R. 12/2015
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 26/2015
3Parole sostituite al comma 1 da art. 36, comma 2, L. R. 3/2016
4Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 10/2016
5Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 20/2016
6Comma 3 sostituito da art. 9, comma 44, L. R. 31/2017
7Parole sostituite al comma 9 da art. 9, comma 45, L. R. 31/2017
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 8, lettera a), L. R. 44/2017
9Parole soppresse al comma 5 da art. 9, comma 8, lettera b), L. R. 44/2017
10Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 56 quater

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 36, comma 3, L. R. 3/2016
2Comma 5 abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 10/2016
3Parole soppresse al comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 20/2016
4Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 21/2019
CAPO II
 NORME FINALI E NORME URGENTI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 57

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 58

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 58 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, lettera m), L. R. 3/2016
2Comma 2 sostituito da art. 10, comma 12, L. R. 24/2016
3Articolo abrogato da art. 40, comma 3, L. R. 21/2019 , a far data dall'1/1/2021, come disposto dall'art. 40, c. 3, L.R. 21/2019.
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 3, L. R. 12/2015
2Comma 3 sostituito da art. 38, comma 1, L. R. 12/2015
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, comma 2, L. R. 18/2015
4Parole soppresse al comma 3 da art. 30, comma 1, L. R. 20/2016
5Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 18/2015
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 34, comma 1, L. R. 3/2016
3Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 61
 (Strade provinciali)
1. Entro il 31 marzo 2016 la Giunta regionale provvede con deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di viabilità, a individuare, tra le strade provinciali, quelle di interesse regionale e quelle di interesse locale, in relazione ai livelli strategici e funzionali previsti dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica di cui all' articolo 3 bis, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
2. La proprietà delle strade provinciali è trasferita alla Regione con effetto dall'1 luglio 2016.
3.  
( ABROGATO )
(3)
4.  
( ABROGATO )
(4)
5. Le funzioni spettanti ai proprietari delle strade provinciali nonché le funzioni di classificazione e declassificazione amministrativa delle stesse sono trasferite alla Regione contestualmente al trasferimento della proprietà ai sensi del comma 2.
6.  
( ABROGATO )
(6)
7.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Articolo sostituito da art. 32, comma 1, lettera n), L. R. 3/2016
2Parole soppresse al comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 20/2016
3Comma 3 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
4Comma 4 abrogato da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 20/2016
5Parole soppresse al comma 5 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016
6Comma 6 abrogato da art. 31, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016
7Comma 7 abrogato da art. 31, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016
Art. 61 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 20/2016
2Parole soppresse al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 9/2017
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, L. R. 9/2017
4Comma 2 abrogato da art. 9, comma 15, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 62

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 8, comma 6, lettera d), L. R. 44/2017 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 6/2006.
2Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall' 1/1/2020, a seguito dell'abrogazione degli articoli 6 e 13, L.R. 17/2014.
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 19, L.R. 17/2014, a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 68

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 10/2016
2Articolo abrogato da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 31/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, come disposto dall'art. 25, c. 2, L.R. 31/2018.
Art. 69
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 20, 22, 23, 41, 46, comma 5, 5 bis e 5 ter, della legge regionale 1/2006; tali disposizioni, a eccezione dell'articolo 41, continuano ad applicarsi alle forme associative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al loro scioglimento o alla loro trasformazione;
b) la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);
c) l' articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali);
d) i commi 2 e 17 dell' articolo 11 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
e) gli articoli 5, 7, 8 e 9 della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 (Misure urgenti per le autonomie locali).
(1)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 10, comma 46, L. R. 27/2014
Art. 70
  (Reviviscenza degli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 36 e 40 della legge regionale 33/2002 )
1.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino alla soppressione delle Comunità montane prevista dall'articolo 36, vigono nuovamente gli articoli 4, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 36 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, vigono nuovamente gli articoli 21 e 40 della legge regionale 33/2002 .
Art. 71
 (Rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2014)
1. In analogia a quanto previsto, per l'anno 2014, per l'espletamento delle funzioni relative ai servizi educativi e socio assistenziali, dall' articolo 6, comma 2, della legge regionale 12/2014 , come sostituito dall' articolo 12, comma 10, della legge regionale 15/2014 , nonché tenuto conto, quale corretto e compiuto dato di riferimento, dell'esito della ricognizione di cui all' articolo 4, comma 5, della medesima legge regionale 12/2014 e del fatto che la sentenza della Corte costituzionale 54/2014 è stata depositata successivamente all'avvio dell'esercizio per l'anno 2014, i rapporti di lavoro flessibile, afferenti a fattispecie non rientranti tra quelle direttamente oggetto della richiamata sentenza, instaurati dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 12/2014 , che abbiano comunque determinato una situazione di superamento dei relativi limiti assunzionali nazionali, sono fatti salvi, esclusivamente per l'anno 2014, fermo restando l'obbligo di considerare indisponibile, in via compensativa, il corrispondente valore finanziario delle risorse eccedenti i limiti a valere sulle risorse finanziarie previste dalla normativa vigente per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2014 e, laddove non sufficienti, a valere sulle risorse disponibili accertate, a livello di sistema integrato di comparto, in esito alla succitata ricognizione.
Art. 72
 (Misure urgenti per assicurare una funzionale gestione degli incentivi regionali a favore degli enti locali)
1. All' articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23, dopo le parole << confermare i contributi concessi >> sono inserite le seguenti: << , stabilendo nuovi termini per la realizzazione dei lavori anche qualora, al momento della domanda di cui al comma 24, risultino già scaduti quelli precedentemente fissati >>;

b)
all'alinea del comma 24 le parole << entro la data fissata dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 22 >> sono sostituite dalle seguenti: << entro la data del 30 giugno 2015 >>.

2. All' articolo 29 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, tra le parole << contributi pluriennali concessi >> e le parole << erogati agli enti locali >>, la congiunzione << ed >> è sostituita dalla congiunzione << o >>;

b)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole << , detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie >>;

c)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.>>;

d)
all'alinea del comma 2 le parole << sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 31 marzo 2015 >>;

e)
al comma 3 le parole << novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << il 30 giugno 2015 >>;

f)
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.
4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all' articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.>>;

g)
al comma 5, le parole << successive al 2015 >> sono sostituite dalla seguente: << rimanenti >>;

h)
dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
<<7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.>>.

3.
Al comma 29 dell'articolo 4 e al comma 384 dell'articolo 6 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), dopo le parole << finanziamento straordinario >> è inserita la seguente: << anche >>.

4. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a concedere al Comune di San Quirino il contributo straordinario assegnato ai sensi dell' articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012 , per il recupero e la sistemazione di un fabbricato adiacente alla Casa Anziani, non ancora concesso, per la diversa finalità di ampliamento e sistemazione del cimitero di San Foca.
5. La documentazione per la concessione del contributo di cui al comma 4, prevista dall' articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio edilizia, che provvede a emettere il decreto di concessione del contributo, fissando i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.
6.
Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 4, comma 35, della legge regionale 27/2012 , come modificato dal comma 4, continuano a far carico a valere sull'unità di bilancio 3.5.2.1073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con riferimento al capitolo 3527 la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Contributo straordinario al Comune di San Quirino per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero di San Foca >>.

7. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 73
 (Interventi per lo sviluppo turistico di Arta Terme)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Arta Terme un finanziamento straordinario dell'importo di 155.303,85 euro in quota capitale, finalizzato allo sviluppo economico e turistico dell'area montana per interventi effettuati e da effettuare di riqualificazione del territorio e delle sue peculiarità con l'obiettivo del potenziamento e miglioramento dell'offerta turistica.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione e risorse agricole e forestali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale, corredata di un dettagliato programma degli interventi proposti.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 155.303,85 euro per l'anno 2014, a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.3420 e del capitolo 8666 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione <<Contributo straordinario al Comune di Arta Terme per offerta turistica>>.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a valere sulle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 come di seguito indicato per gli importi a fianco di ciascuno riportati:
Unità di bilancioCapitoloImporto
10.4.1.117012074.000
10.4.1.1170972765.303,85
11.3.1.11804907.000
11.3.1.118449541.000
9.4.1.116086038.000


Art. 74
 (Norme finanziarie)
1. La Regione assicura gli interventi necessari affinché le risorse messe a disposizione degli enti locali e delle loro forme aggregative siano coerenti con il riassetto funzionale e con l'esigenza di continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 9, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007 , nell'unità di bilancio 9.6.1.5038 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, è autorizzato l'accantonamento di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a carico del capitolo 9700, Fondo globale di parte corrente - partita n. 62, di nuova istituzione, con la denominazione <<Finanziamento dei Comuni risultanti da fusione - parte corrente>>.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte mediante prelevamento per pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.5038 e dal capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione della presente legge di riordino saranno definiti nell'ambito della legge regionale di riforma della finanza locale, che ne completerà il disegno, e delle risorse disponibili nel quadro delle leggi regionali finanziarie, anche attingendo dalle risorse all'uopo destinate con riferimento all'unità di bilancio 9.6.1.5038 e al capitolo di Fondo globale 9700 - partita n. 52 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.