LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 29
 (Conversione contributi pluriennali erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche)
1. L'Amministrazione regionale, in considerazione della grave situazione di crisi finanziaria e dei limiti imposti dalle norme sul patto di stabilità e crescita, è autorizzata a confermare i contributi pluriennali concessi o erogati agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, al fine di consentire l'utilizzo delle somme relative alle annualità di contributo già erogate o da erogarsi entro il 31 dicembre 2015, anche inerenti la realizzazione di interventi distinti e oggetto di diversi procedimenti contributivi, per la realizzazione di una sola opera, anche per lotti, che preveda una spesa non inferiore alla somma costituita dall'ammontare delle annualità suddette, detratte eventuali spese già sostenute per la progettazione, l’acquisizione di immobili e l'estinzione di mutui, contratti per le opere originarie, comprese eventuali rate di ammortamento versate precedentemente all’estinzione.
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire altresì l'utilizzo dei contributi una tantum che siano stati concessi o erogati per la realizzazione delle medesime opere oggetto dei contributi pluriennali, per le medesime motivazioni e condizioni di cui al comma 1.
2. Per le finalità di cui al comma 1 gli enti interessati presentano, entro il 31 marzo 2015, domanda di conferma e conversione del finanziamento alle Direzioni centrali competenti per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, corredata della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente di autorizzazione alla presentazione della domanda di conversione dei contributi ai sensi del comma 1;
b) relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa con il quadro economico relativo alla nuova opera contenente indicazioni sull'utilizzo degli spazi di patto.
(4)
3. Entro il 30 giugno 2015 la Giunta regionale, su proposta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università, sulla base delle richieste e delle nuove tipologie di intervento proposte dagli enti beneficiari, provvede a quantificare i contributi da convertire e individuare le Direzioni centrali competenti alla gestione del relativo procedimento contributivo.
4. Le Direzioni centrali individuate dalla Giunta regionale provvedono alla conferma del finanziamento, previa presentazione del progetto preliminare dell'opera regolarmente approvato e del piano di finanziamento del nuovo intervento, nonché alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori per la nuova opera individuata, da realizzare e rendicontare secondo le disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 14/2002 .
4 bis. Qualora i contributi concessi e oggetto della domanda di conversione siano destinati a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, sono confermati quali trasferimenti in conto capitale in quote annuali costanti, senza obbligo di contrazione di mutuo o altra forma di ricorso al mercato finanziario.
4 ter. L'erogazione delle annualità concesse e non ancora erogate, potrà essere disposta, su motivata richiesta, in base all' articolo 57, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2002.
5. Per le annualità rimanenti l'Amministrazione regionale provvede a ridefinirne le finalità e l'utilizzo, su proposta dell'ente locale che dovrà pervenire alle Direzioni centrali competenti, per il tramite della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici e università-Servizio edilizia, entro il 30 settembre 2015; in assenza di proposte si provvederà alla revoca.
6. I contributi pluriennali concessi agli enti locali a fronte degli oneri in linea capitale e interessi restano confermati nel caso di estinzione anticipata del mutuo assunto per il finanziamento dell'opera, a condizione che la stessa sia effettivamente realizzata. Le annualità di contributo residue sono utilizzate dagli enti beneficiari quali versamenti in conto capitale per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o altre finalità di interesse pubblico.
7.
I commi 40, 41, 42 e 43 dell' articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono abrogati. Per i procedimenti di conferma per i quali risulti presentata la richiesta prevista dall' articolo 10, comma 41, della legge regionale 23/2013 , le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi, salvo che l'ente beneficiario richieda espressamente l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 72, comma 2, lettera a), L. R. 26/2014
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 72, comma 2, lettera b), L. R. 26/2014
3Comma 1 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera c), L. R. 26/2014
4Parole sostituite al comma 2 da art. 72, comma 2, lettera d), L. R. 26/2014
5Parole sostituite al comma 3 da art. 72, comma 2, lettera e), L. R. 26/2014
6Comma 4 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera f), L. R. 26/2014
7Comma 4 ter aggiunto da art. 72, comma 2, lettera f), L. R. 26/2014
8Parole sostituite al comma 5 da art. 72, comma 2, lettera g), L. R. 26/2014
9Comma 7 bis aggiunto da art. 72, comma 2, lettera h), L. R. 26/2014
10Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 49, lettera a), L. R. 20/2015
11Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 49, lettera b), L. R. 20/2015