LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 16
1.
Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 23/2007 dopo le parole << e automobilistici >> sono aggiunte le seguenti: << e verifica l'adeguamento degli strumenti di pianificazione complementare alle previsioni del PRTPL attraverso periodica attività di monitoraggio a cura della competente struttura >>.

3.
Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 23/2007 le parole << ed entro i limiti previsti dal contratto di servizio, allo scopo di migliorare l'efficienza dei servizi >> sono sostituite dalle seguenti: << per una quota non superiore al 20 per cento >>.

4.  
( ABROGATO )
(1)
5.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:
<<a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;>>.

6.
La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:
<<a bis) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;>>.

7.
Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 le parole << da un minimo di 20 euro ad un massimo di 126 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << da un minimo di 50 euro a un massimo di 210 euro >>.

8.
Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 le parole << a una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta del 50 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << al pagamento di una sanzione amministrativa di 5 euro >>.

9.
Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.>>.

Note:
1Comma 4 abrogato da art. 63, comma 1, lettera f), L. R. 29/2017