LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 7
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:
<<b bis) per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 38, comma 4 bis>>.

2.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 , le parole << , ivi compresi gli interventi di edilizia sociale da chiunque realizzati >> sono soppresse.

3.
Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 le parole << non conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia >> sono soppresse.

4.
Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è aggiunta la seguente:
<<i bis) per gli interventi di cui all'articolo 31 in base alla convenzione ivi prevista; nei casi di cui all'articolo 31, comma 3, l'esonero si applica al solo costo di costruzione.>>.

5.
Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. L'Amministrazione comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall'articolo 29 fino a un massimo del 100 per cento per le opere di realizzazione di impianti sportivi, eseguiti anche da privati, in attuazione di specifiche convenzioni con gli enti pubblici competenti che disciplinino l'uso pubblico degli stessi in funzione dell'interesse pubblico prevalente.>>.