LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 4
  (Modifiche ai capi III e IV della legge regionale 19/2009 )
1. All' articolo 16 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera p) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: << in ogni caso le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei muretti a secco costruiti in pietra locale restano soggette alle speciali disposizioni di deroga di cui all' articolo 34 della legge regionale 16/2008 ; >>;

b)
dopo la lettera u) del comma 1 è aggiunta la seguente:
<<u bis) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di cornicioni o sporti di linda, canne fumarie e torrette da camino.>>;

c)
al comma 5 dopo le parole << l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a bis), g), >> la parola << h), >> è soppressa.

2.
L' articolo 17 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) gli interventi non assoggettati a permesso di costruire, né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2 può individuare a titolo esemplificativo gli interventi di cui al presente articolo.
2. Sono altresì realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire che non configurino una variazione essenziale ai sensi dell'articolo 40, che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, dalle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), e dalle altre norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia, e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e di quelle relative all'efficienza energetica.
3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del certificato di agibilità, le varianti in corso d'opera di cui al comma 2, realizzate in ottemperanza a quanto disposto al medesimo comma, non danno luogo alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 42 e costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività in alternativa al permesso di costruire dell'intervento principale. In tali casi possono essere presentate anche prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, costituendo varianti di mero aggiornamento progettuale dell'intervento principale.>>.

3.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<1. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività gli interventi di cui all'articolo 19.>>.

4. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alle lettere a) e b) la parola << denuncia >> è sostituita dalle seguenti: << segnalazione certificata >>;

b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A e B0, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);>>;

c)
alla lettera f) dopo le parole << articolo 39, comma 2, >> sono inserite le seguenti: << e di restauro e risanamento conservativo, >>.

5.
La rubrica del capo IV della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente: << Permesso di costruire, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività e agibilità >>.

6.
Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge, i competenti uffici comunali sono tenuti ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati. I soggetti di cui al comma 1 possono in sede di istanza produrre tutti i documenti ritenuti utili all'acquisizione d'ufficio di cui al presente comma.>>.