LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 39
 (Istituzione anagrafe edilizia scolastica regionale)
1. L'anagrafe edilizia scolastica regionale utilizza l'applicativo informatico ministeriale previsto in sede di Conferenza unificata 6 settembre 2018 per l'aggiornamento in tempo reale dei dati relativi agli edifici scolastici da parte degli Enti locali competenti ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica).
2. La Regione è autorizzata a stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con altre Regioni per la gestione condivisa, anche onerosa, di attività comuni relative alla gestione dell'anagrafe edilizia scolastica e all'implementazione di eventuali manutenzioni evolutive.
3. La Regione, anche attraverso l'acquisizione di competenze informatiche sul mercato, supporta gli Enti locali competenti, fornisce gli accessi e la formazione.
4. Gli Enti locali sono titolari dei dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul rispettivo territorio e provvedono all'aggiornamento degli stessi. Le eventuali domande di contributo presentate dagli Enti locali che non hanno provveduto all'aggiornamento dei dati dell'anagrafe regionale sono considerate non accoglibili.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 13/2019